Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3956 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22009-2018 R.G. proposto da:

BRUTTA s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore

C.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. prof. Pietro MILAZZO, presso il cui studio legale

sito in Firenze, al viale Belfiore, n. 40, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata in data 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di quattro avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IRES ed IRAP per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010, emessi sulla base delle risultanze delle movimentazioni effettuate sul conto corrente intestato a D.I.S., all’epoca dei fatti legale rappresentante della società contribuente, come tali riconducibili alla predetta società, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla Brutta s.r.l. limitatamente alle sanzioni IVA irrogate alla società contribuente, sostenendo che nei confronti della stessa non era stato effettuato alcun recupero ai fini IVA, e rigettandolo per il resto, ritenendo “assolutamente irrilevante” l’intervenuta assoluzione in sede penale della D.I. dai reati tributari alla medesima contestati.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la contribuente con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso principale la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte dei giudici di appello della sentenza penale di assoluzione della De Ieso, all’epoca dei fatti legale rappresentante dellà società contribuente, dai reati tributari alla medesima contestati.

2. Il motivo è inammissibile ed anche manifestamente infondato.

3. E’ inammissibile in quanto “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305; conf. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413, secondo cui “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo”).

4. Il motivo è comunque infondato atteso che i giudici di appello hanno esaminato e ritenuto “assolutamente irrilevante”, la circostanza, meramente allegata in sede di udienza di discussione dal difensore della società contribuente (v. pag. 10 del ricorso in esame), ma neppure provata, stante la mancata relativa produzione documentale, dell’intervenuta assoluzione in sede penale della De leso.

5. Con il motivo di ricorso incidentale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 6 e 9, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 7-quinquies, sostenendo che aveva errato la CTR ad annullare “le sanzioni IVA” irrogate alla società contribuente perchè nei confronti della stessa non era stato effettuato alcun recupero ai fini IVA.

6. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la statuizione impugnata è stata resa in evidente violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2, vigente ratione temporis, che sanziona “Il cedente o prestatore che viola, obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti (…)”. Ne consegue che legittimamente l’Agenzia delle entrate ha applicato le sanzioni previste dalla citata disposizione alla società contribuente pacificamente inadempiente agli obblighi di fatturazione e contabilizzazione dei maggiori ricavi conseguiti in relazioni ad operazioni commerciali prive del requisito di territorialità e, come, tali, esenti.

7. Conclusivamente, quindi, va rigettato il ricorso principale, accolto quello incidentale e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che, essendo rimasta soccombente, va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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