Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3956 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Concetta M.G. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26401-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M.N., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA

VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRINI ELIDO,

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 88/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato GUERRINI, che ha chiesto il

rigetto, facendo presente che la sent. n. 341/02/98 della CTP di

Lucca è stata resa da un collegio presieduto dal Cons. Terrusi che

fa parte anche dell’odierno collegio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana in accoglimento dell’appello proposto da B.M., da C.G., nonchè da I., + ALTRI OMESSI con sentenza n. 88 del 14.12-21.6.2005, ha annullato l’avviso di liquidazione, emesso il 25.7.2002, relativo ad INVIM ed Imposta di registro e fondato sulla sentenza n. 341/02/98, passata in giudicato, osservando che l’atto era illegittimo, perchè intervenuto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione di legge, per avere i giudici d’appello applicato il termine di decadenza di cui al citato art. 17, senza considerare che la fattispecie è disciplinata dalla disposizione, specifica, di cui al D.P.R. n. 131 del 1991, art. 76, comma 2, lett. b). Gli intimati hanno resistito con controricorso, eccependo la decadenza dall’impugnazione per il decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed hanno, inoltre, depositato memoria, con cui hanno eccepito il giudicato esterno, sulle questioni dibattute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il termine lungo per proporre il ricorso risulta rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 21.6.2005, ed il ricorso consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica, il 21.9.2006, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per l’intervenuta formazione del giudicato esterno.

Al riguardo, va osservato che, unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c., B.M. e consorti hanno depositato la sentenza n. 93/6/05 della CTP di Lucca, divenuta irrevocabile – come da attestazione del segretario di quell’Ufficio – in pendenza del presente giudizio di legittimità (dopo il termine di notifica del controricorso), con cui è stato accolto il ricorso, da loro proposto, avverso la cartelle di pagamento emesse a seguito della sentenza n. 110/03/03 di quella stessa CTP, che ha definito il primo grado del presente giudizio. In seno al giudicato in esame, viene, anzitutto, osservato che, in forza della sentenza di riforma n. 88 della sez. 5 del 2005 della CTR – “id est” quella qui impugnata – era venuto meno il presupposto dell’emanazione delle cartelle, e cioè l’iscrizione a ruolo dell’imposta, ed, “inoltre”, viene espressamente affermata l’applicabilità, nella specie, del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, lett. c), facendosi rilevare che poichè “l’accertamento era divenuto definitivo allorquando era divenuta definitiva la sentenza n. 341 dell’8/10/1998 di questa Commissione tributaria provinciale, non seguita da impugnazione, e cioè, come pacifico tra le parti, il 26 gennaio 2000” ne conseguiva che “ai sensi dell’art. 17 citato, la decadenza si era verificata il 31 dicembre 2001, quindi l’atto impositorio e cioè l’avviso di accertamento emanato il 25/7/2002 è stato emanato in carenza di potere ed è stato correttamente annullato”.

La sentenza prende, pure, in esame l’eccezione dell’Ufficio – secondo cui la disposizione non si applica all’imposta di registro, che continua ad essere regolata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 – e la disattende, rilevando che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, che estende esplicitamente all’IVA il D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, ha natura meramente interpretativa e non significa, “a contrario”, che per l’imposta di registro è stata mantenuta la disposizione pregressa, atteso peraltro, che, così opinando, la “nuova disciplina rimarrebbe priva di operatività, perchè ci sarebbe bisogno per ogni tipo d’imposta di una norma specifica che la menzionasse specificamente al fine di assoggettarla alla nuova disciplina”.

Rilevato, poi, che le predette argomentazioni, che riproducono, espressamente condividendole, quelle della sentenza d’appello, qui impugnata, non possono considerarsi un “obiter dictum”, dato che i contribuenti, com’è dato leggere nel giudicato in esame, hanno contestato, anche in quel giudizio, che l’Ufficio avesse il potere di emettere l’avviso di liquidazione proprio in ragione dell’intervenuta decadenza, del D.P.R. n. 603 del 1973, ex art. 17, lett. c), ne consegue che l’esame della relativa questione è, ormai, preclusa dal giudicato esterno formatosi “inter partes”, tempestivamente eccepito e documentato dai contribuenti (cfr. Cass. SU n. 13916/2006).

La Corte ravvisa giusti motivi, tenuto conto del tempo in cui si è formato il giudicato, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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