Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3956 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CORETTI

ANTONIETTA, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– ricorrente –

e contro

COBAART;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2 008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 9/01/08, depositata il 15/02/2008;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Tribunale di Enna accoglieva l’opposizione proposta dalla ditta CO.BA.ART. contro il decreto ingiuntivo notificato il 30.3.1998 avente ad oggetto una somma pretesa dall’Inps a titolo di contributi obbligatori. L’appello proposto dall’Istituto previdenziale era rigettato, nella contumacia della parte appellata, dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Il giudice di secondo grado, richiamata la disciplina della prescrizione dei contributi introdotta dalla L. n. 335 del 1995 e dato atto che nella specie la prescrizione decorreva dal 15.2.1988, riteneva che il termine decennale di prescrizione era ormai decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 30.3.1998.

L’Inps propone ricorso per Cassazione.

Il ricorso, che denuncia omessa motivazione su un punto decisivo, appare manifestamente fondato, per la mancata motivazione in ordine alla rilevanza interruttiva della diffida in data 14.5.1997, che era stata fatta valere con l’atto di appello, dopo, peraltro, che di tale interruzione della prescrizione aveva gia’ dato atto il giudice di primo grado, che aveva accolto l’opposizione per avere applicato un termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza, evidentemente da data anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa in materia.

Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che provvedera’ anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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