Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3956 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17195-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8406/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- A.M., già dipendente del MPS in qualità di addetto alla riscossione tributi, ha impugnato il diniego di rimborso sulla ritenuta IREF operata, secondo il regime di tassazione ordinaria agli assegni di integrazione al reddito per gli anni 2008-20011 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali, lamentando la mancata applicazione della normativa in favore dei dipendenti bancari e cioè il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 in forza del disposto del D.P.R. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3.

Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza depositata in data 30 novembre 2018, ha riformato la sentenza impugnata ritenendo che poichè il ricorrente era un dipendente di un istituto di credito e cioè del Monte dei Paschi di Siena già solo per questo lui deve ritenersi applicabile la normativa i dipendenti dagli istituti di credito, E che la norma regolamentare che dispone la prestazione in favore dell’odierno contribuente è una norma di attuazione della normativa primaria e che quindi non poteva statuire un diverso regime di tassazione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 375 del 2003, art. 2, del D.M. n. 158 del 2000 letti in combinato disposto con l’art. 59, comma 3 della L. 449/1997 così come autenticamente interpretato dalla L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 23 nonchè con la L. n. 662 del 19996, art. 2, comma 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si critica la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3.

Il motivo è fondato

3.1. Questa Corte, peraltro nella stessa composizione dall’odierno Collegio, si è già pronunciata in materia, ritenendo non applicabile il regime di tassazione separata di cui all’art. 17 TUIR ai dipendenti di istituti di credito addetti alla funzione di riscossione dei tributi, che abbiano aderito al fondo di solidarietà previsto dal DM 24.11.2003 n. 375. Il suddetto D.M. recante il “Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi” non richiama nella premessa la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, il quale a sua volta prevede l’applicazione del regime tributario di favore di cui all’art. 17 TUIR alle indennità di sostegno al reddito e accompagnamento all’esodo per i dipendenti degli istituti di credito e per gli accordi stipulati entro il 31 marzo 1998, anzi il D.M. n. 375 del 2003 fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e quindi oltre i termini previsti dalla citata normativa (Cass. 20805/2020)

Le norme che prevedono agevolazioni tributarie, in quanto norme eccezionali, sono di stretta applicazione pertanto non può estendersi, in difetto di un espresso richiamo, il beneficio invocato dal contribuente alla sua posizione. E’ infatti pacifico che il ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375 del 2003 e non del diverso fondo previsto per il lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. 258 del 2000.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza; la causa non necessitando accertamenti in punto di fatto può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate tra le parti avuto riguardo all’esito dei giudizi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA