Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3956 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26282-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 674/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 06/03/2015, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello di G.E. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento di imposte IRPEF, a seguito della rideterminazione del reddito relativo all’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CFR ha sottolineato come il reddito dichiarato dal contribuente (pari ad Euro 0) non corrispondesse all’effettiva capacità di spesa dello stesso, il quale, pur avendo percepito un reddito fiscale di Euro 94.207, era altresì socio accomandatario di due società di persone, che avevano subito ingenti perdite nello stesso anno.

Il ricorso e affidato ad un unico motivo, col quale l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva che la deduzione del reddito d’impresa non costituirebbe prova idonea ex art. 2697 c.c. di inesistenza del reddito presunto sulla base del redditometro, nè la parte avrebbe fornito la prova contraria circa l’imputabilità degli indici di capacità contributiva, costituiti dal possesso di autovetture, di una propria abitazione, di personale domestico e della qualità di garante di un contratto di leasing per 84 mesi. In definitiva, la CTR non avrebbe tenuto conto del reddito complessivo) netto, costituito sia dalle poste attive che da quelle passive.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso è infondato.

La CTR ha dato atto che, ai fini impositivi, il reddito fiscale percepito dal contribuente come persona fisica era stato azzerato dalle perdite delle società di persone, di cui il G. era socio accomandatario, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8, comma 2. Si tratta di una previsione contabile autorizzata dalla legge, che i giudici di appello hanno correttamente utilizzato. Il resto costituisce un accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, una volta che la sentenza impugnata abbia, come nel caso di specie, esaminato compiutamente i vari indici utilizzati dall’Ufficio e vi abbia ragionatamente contrapposto gli elementi forniti dalla controparte.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte del controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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