Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3955 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TELEUNIT SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PUGLIESE FRANCESCO D., giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COLUMBIA SYSTEM, in persona del suo titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato

MIGLIORINO MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI

MARCO ROBERTO, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 63/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

del 6/3/08, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 9 aprile 2009 la Teleunit S.p.A, ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 marzo 2008 dalla Corte d’Appello di Salerno che, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli, aveva dichiarato risolto il contratto di “abbonamento business” intercorso con la Columbia System.

La societa’ intimata ha resistito con controricorso.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. in tema di competenza per territorio. Formula un quesito che si rivela generico e astratto poiche’ prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso di specie e alla motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato, sotto un duplice profilo (luogo in cui e’ stato concluso il contratto e luogo di esecuzione del medesimo), l’eccezione.

Con il secondo motivo la Teleunit denuncia violazione o falsa applicazione (non specificate come se si trattasse di sinonimi) dell’art. 1453 c.c. in relazione al precedente art. 1373 c.c. in tema di recesso. Anche questa censura si conclude con un quesito astratto per le ragioni indicate riguardo la precedente.

Dal testo della sentenza impugnata non risulta che questo tema sia stato affrontato nel giudizio d’appello. Il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione imponeva alla ricorrente di dimostrare eventualmente il contrario riferendo testualmente le pertinenti parti dei propri atti.

Le considerazioni qui svolte si attagliano anche al terzo motivo, mediante il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 10 delle condizioni generali. Anche questa censura presenta un quesito astratto e tratta una questione che non risulta essere stata portata all’esame della Corte territoriale.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che indica nell’esistenza di un cattivo funzionamento del servizio Internet desunto dalla lettera 10 maggio 2001 e il subentro di un nuovo contratto.

Manca il momento di sintesi formulato secondo i principi sopra enunciati, necessario non solo per indicare il fatto controverso, ma anche per circoscrivere e specificare le ragioni dell’addotta contraddittorieta’ della motivazione. D’altra parte la questione attinente alla veridicita’ o meno del cattivo funzionamento del servizio Internet implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito, cioe’ attivita’ inibite al giudice di legittimita’.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non contrastano efficacemente i rilievi contenuti nella relazione e, quindi, non inducono a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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