Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3955 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27657-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., in proprio e quale legale rappresentante della VPM

MECCARNICA DI V.A. & C. S.N.C., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANNA RITA DANZA giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1792/8/2014 della COMMISSIONe TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, emessa il 14/07/2014 e depositata il

14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Giancarlo Caselli, per la ricorrente, che insiste

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale, in accoglimento del ricorso della P.V.M. Meccanica, aveva annullato un avviso di accertamento, relativo al maggior reddito d’impresa per indebita deduzione di costi.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società nel 2008, successivamente alla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese. I,a controversia, pertanto, non avrebbe potuto essere instaurata nei confronti di un ente estinto, nè avrebbe potuto essere proseguita.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi.

Col primo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene che la CTR avrebbe deciso in ordine ad una questione non ritualmente sollevata nel giudizio tributario: in particolare, nessuna domanda di riforma della pronunzia di primo grado sarebbe stata avanzata ex adverso.

Col secondo, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In base alla predetta norma, infatti, l’Ufficio avrebbe notificato l’avviso di accertamento, pur formalmente riguardante la cessata società, ai due soci della stessa.

L’intimato si e costituita con controricorso.

La prima doglianza non è fondata.

Già nella comparsa di risposta in appello, la VPM s.n.c. aveva sollevato l’eccezione di cessazione, poi accolta dalla CIR, in modo tale che non poteva reputarsi estranea al thema decidendum, tanto è vero che la sentenza in questa sede impugnata lo ha puntualizzato.

Per converso, la seconda censura merita di accoglimento.

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito. (Sez. 5, n. 5736 del 23/03/2016).

La CTR da atto che l’avviso impugnato era stato notificato alla società nell’anno 2008, successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese (27 ottobre 2006), ma omette di considerare che il suddetto avviso era stato contestualmente notificato agli ultimi due soci della stessa società (come riportato dalla memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente), tanto è vero che l’originario ricorso tributario era stato radicato dal legale rappresentante V. anche in proprio, oltre che di legale rappresentante della V.P.M.

In questa ipotesi, pertanto, seppure in presenza dell’estinzione della società, ormai priva della capacità di stare in giudizio (tanto che essa non avrebbe neppure potuto proporre ricorso), dei rapporti obbligatori facenti capo all’ente rispondono i soci illimitatamente responsabili (cfr. Sez. 5, n. 21773 del 05/12/2012).

Ne consegue che, in tale evenienza, i soci assumono altresì la piena legittimazione processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (Sez. 5, n. 24955 del 06/11/2013).

Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di cui sopra.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ctr Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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