Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3954 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3954 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 12477/2013 proposto da:
De Martino Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tarvisio
n.2, presso lo studio dell’avvocato Farsetti Massimo, rappresentato
e difeso dagli avvocati Zupi Bianca, Zupi Domenico, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Zanardelli n.23,
presso lo studio dell’avvocato Ripoli Maria Letizia, rappresentata e
difesa dagli avvocati Mammoliti Marco e Mari Mario, giusta procure in

Data pubblicazione: 19/02/2018

calce al controricorso e alla comparsa di costituzione nuovo
avvocato;
– controricorrente nonché contro
S.m.a.e.t. S.r.l.;

avverso la sentenza n. 336/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, adita dall’ENEL Distribuzione
s.p.a. e dalla S.M.A.E.T. s.r.l. per sentir riformare la decisione che in
primo grado, accogliendo la domanda di Giuseppe De Martino aveva
pronunciato la condanna, della prima, a corrispondergli l’indennità
dovuta per la costituzione di una servitù di elettrodotto su un fondo
di sua proprietà e, della seconda, al risarcimento dei danni procurati
nel corso dei lavori, accogliendo entrambi i proposti atti di gravame
ha rideterminato l’indennità, in precedenza calcolata considerando la
vocazione edificatoria del fondo interessato, in base alla natura
agricola di esso e all’applicazione dei valori agricoli medi maggiorati
di un parametro migliorativo di 1,5 ed ha respinto la domanda
risarcitoria per mancanze di prove.
La determinazione giudiziale in parola è ora impugnata davanti a
questa Corte dal De Martino con un ricorso affidato a tre motivi, al
quale resiste l’ENEL con controricorso e memoria, mentre non ha
svolto attività difensiva la S.M.A.E.T.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Com. WMaru1li

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– intimata –

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso il deducente lamenta la violazione
dell’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali ratificata con I. 4 agosto 1955, n. 848, dell’art. 42

sentenza della Corte Cost. n. 348 del 2007, n. 349 del 2007 e n. 181
del 2011, perché il giudice d’appello, contravvenendo al quadro di
diritto risultante dal combinato disposto delle norme in rubrica
secondo la lezione di costituzionali di cui alle citate pronunce, che ha
elevato a parametro esclusivo di determinazione delle indennità
dovute in materia di espropriazione di pubblica utilità il valore di
mercato del bene interessato, ha proceduto a liquidare l’indennità
dovuta a seguito dell’asservimento di una porzione del proprio fondo
alla realizzazione dell’elettrodotto in base al criterio dei valori agricoli
medi, che nella realtà dei luoghi non rappresenta neanche
lontanamente il valore di mercato del terreno de quo.
2.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo
motivo di ricorso inteso a censurare le risultanze peritali dedotte a
suffragio della contestata liquidazione.
2.3. L’art. 123, comma 1, R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel testo
applicabile ratione temporis recita, al primo comma, tra l’altro, che
«al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale
deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore
che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in
parte», mentre al terzo comma prevede che «in ogni caso, per l’area
su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del
valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio
delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni
delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere,
Cons. est. MM 1 i

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Cost. e dell’art. 123 R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 in relazione alle

aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve
essere corrisposto il valore totale».
2.4. Sebbene si affermi comunemente la natura di lex specialis della
disciplina dettata da questa norma in rapporto alla regola generale
contenuta nell’art. 46 I. 25 giugno 1865, n. 2359, nella

determinazione dell’indennità per servitù di elettrodotto, che venga
costituita mediante un procedimento ablativo su dette aree, vada
correlata, per ciascuna delle tre fonti di pregiudizio individuate dalla
norma speciale – e cioè, vale a dire, sia per la valutazione relativa
alla determinazione di valore dell’immobile a causa dell’imposizione
della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente
la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia
per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni
delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere e
relative a zone di rispetto – alla normativa indennitaria prevista dalla
legge di sistema, di modo che, nell’assetto di essa risultante dall’art.
5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in I. 8 agosto 1992, n.
359, era opinione corrente che «in tema di servitù di elettrodotto e
di determinazione della relativa indennità di asservimento, l’art. 123,
primo comma , del r.d. n. 1775 del 1933 – per il quale l’indennità
deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore
che il fondo subisce per la servitù – deve essere coordinato con il
sistema introdotto dall’art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 (aggiunto
dalla legge di conversione n. 359 del 1992), con la conseguenza che
la determinazione del valore del suolo deve essere condotta, laddove
si tratti di terreno agricolo, in applicazione dell’art. 15 della legge n.
865 del 1971 (come modificato dall’art. 14 della legge n. 10 del
1977), senza tenere conto dei danni riferibili ad un’utilizzazione

Cons. est

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rulli

giurisprudenza di questa Corte vige la convinzione che la

incompatibile con la qualificazione urbanistica del suolo medesimo
(Cass., Sez. I, 28/07/2010, n. 17680).
2.5. La falcidia costituzionale che ha travolto l’impianto indennitario
dell’art. 5-bis e con esso le disposizioni finitime della I. 22 ottobre
1971, n. 865 – ed in conseguenza della quale, onde addivenirsi al

determinazione dell’indennizzo al valore del bene in relazione alle
sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale
utilizzazione economica di esso, secondo legge» – ha portato perciò
questa Corte, chiamata a colmare il vuoto normativo apertosi a
seguito delle ripetute declararatorie di illegittimità abbattutesi sul
sistema, a ritenere ripristinato il criterio generale del valore venale
pieno tratto dall’art. 39 della I. n. 2359 del 1865 (Cass., Sez. U,
23/07/2013, n. 17868), onde l’indennità dell’art. 123 R.d.
1775/1933, pur mantenendo immutato il legame con la normativa
indennitaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, caduto
il criterio dei valori agricoli medi, «va ora determinata in base al
valore venale del bene» (Cass., Sez. I, 27/07/2016, n. 15629).
3.1. Con il terzo motivo di ricorso l’impugnante censura il deliberato
d’appello oggetto di ricorso per aver denegato il risarcimento dei
danni già impetrati nei confronti della S.M.A.E.T. in ragione della loro
carenza di prove.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto, senza addurre alcun vizio
logico che valga ad inficiare il ragionamento decisorio operato dal
giudice territoriale, non denunciandosi, segnatamente, quantunque
si lamenti «omessa e contraddittoria motivazione», né l’obliterazione
di elementi istruttori in grado di indirizzare, se valutati,
diversamente l’esito del giudizio, né l’inconciliabilità delle diverse
proposizione che concorrono a formare l’iter motivazionale, il motivo
è volto unicamente a sollecitare una rinnovata valutazione delle
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serio ristoro della perdita subita, occorre ora «fare riferimento per la

risultanze probatorie consegnate agli atti, che non è notoriamente
compito che pertiene alle funzioni ordinamentali affidate questa
Corte.
4. Accolto il primo motivo di ricorso, la causa va rinviata al giudice a

quo per un nuovo giudizio ai sensi degli artt. 383, comma 1 e 384,

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed
inammissibile il terzo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del
motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di
Catanzaro che, in altra composizione, provvederà pure alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 4.10.2017.

comma 2, cod. proc. civ.

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