Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3954 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3954 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 2-2008 proposto da:
SOCIETA’ ANTEG DI PIERINI ANTONIO & DEL GIUDICE EGISTO
& C. SNC in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUERRINI ELIDO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 19/02/2014
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 48/2006 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 27/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PACIFICI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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R.G. 2/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 48/16/06, depositata il
27.11.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara n.
39/03/2005 che respingeva il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata
della lite, ai sensi dell’art. 111. 289/2002.
La CTR non riteneva possibile accedere alla definizione agevolata per l’assenza di una maggiore
Proponeva ricorso per cassazione la società affidato a un unico motivo con cui deduce violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 11, comma 1, 1. 289/2002 e art. 60 D.lgs
546/92, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando come non sia necessario, al fine di accedere
alla definizione agevolata, che emerga una maggiore imposta rispetto a quella assolta in sede di
registrazione degli atti.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Va esclusa la possibilità di definizione agevolata della lite nel caso in cui non emerga alcuna
somma da pagare in quanto, ancorchè l’art. 11, comma 1, 1. n. 289/2002 non subordina la validità
dell’istanza di definizione agevolata alla necessità di emersione di una maggiore imposta rispetto a
quella assolta in sede di registrazione degli atti.
La predetta norma prevede che “ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.. .i valori
dichiarati per i beni ovvero per gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione
sono definiti, ad istanza del contribuente… .con l’aumento del 25%”, a condizione di eseguire il
pagamento entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione.
Ammettere la possibilità di condonare in mancanza di una maggiore imposta da pagare
consentirebbe al contribuente di evitare qualunque azione accertatrice da parte della
Amministrazione finanziaria, con una abdicazione della relativa azione, senza essere tenuto ad
alcun versamento di imposta, in quanto, nella fattispecie, pur applicando l’incremento al valore
dichiarato del 25% non ne deriva una maggiore imposta rispetto a quella giù assolta in sede di
registrazione (E 129,11)
Peraltro, con riferimento al successivo avviso di accertamento, la CTR ha rilevato come “il
medesimo non ha formato oggetto d’impugnazione e che, dunque, è divenuto definitivo…”
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imposta da versare, conseguente all’applicazione dell’aumento del 25% del valore dichiarato
SENTE DA T’
Al SESi
In conclusione, va respinto il ricorso.
La novità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.
PQM
Respinge il ricorso.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 8.12.2014