Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3954 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27571-2015 proposto da:

S.N. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, C.F. (OMISSIS), in

persona del socio e legale rappresentante e del liquidatore

giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocato PAOLO

CASADEI e FEDERICA GUERRA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, emessa il 16/12/2014 e depositata il

21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

la s.r.l. S.N. in concordato preventivo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì-Cesena. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2006, ai fini IRES IRAP e IVA.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nel caso di specie, non sarebbero state dimostrate le condizioni di deducibilità dei costi previsti dall’art. 109 TUIR, ossia l’inerenza, l’oggettiva determinabilità e la certezza dei costi effettivamente dovuti ai fini dell’imputazione all’anno 2006, anche in presenza di documentazione insufficiente.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, sarebbero decaduti dall’incarico dirigenziale, con effetto retroattivo, tutti coloro che erano stati nominati senza concorso. Da ciò l’invalidità derivata di tutti gli avvisi di accertamento sottoscritti dai dirigenti decaduti, come nella specie, per incompetenza assoluta di difetto di attribuzione L. n. 241 del 1990, ex art. 21 septies.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, la legittimazione del funzionario è stata contestata solo col ricorso per cassazione. Ciò rende inammissibile il motivo, perchè dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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