Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3953 del 19/02/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3953 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO
sul ricorso 3097/2013 proposto da:
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Bertoloni n.37, presso lo studio
dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato
Baldi Alessandra, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Antonacci Angela, Antonacci Donato, Antonacci Maria Rosaria,
Antonacci Nicola, Antonacci Vito, Antonacci Grazia, Istituto
Autonomo Case Popolari di Bari;
– intimati –
Data pubblicazione: 19/02/2018
nonché contro
Antonacci Angela, Antonacci Vito, Antonacci Donato, Antonacci
Maria Rosaria, Antonacci Nicola, nonché per gli eredi di Antonacci
Maria Pia, Ranieri Valentina, queste ultime due minori in persona
della madre Losito Angela, tutti elettivamente domiciliati in Roma,
Via L. Mantegazza n.24, presso lo studio del dott. Gardin Marco,
rappresentati e difesi dall’avvocato Di Cagno Alessandro, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Bertoloni n.37, presso lo studio
dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato
Baldi Alessandra, giusta procura in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
nonché contro
Comune di Bari, Istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1175/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 12/11/2012;
Est. Co
RG 3097/13 Comune di Bari-Antonacci
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Marulli
Grazia: Ranieri Domenico, Ranieri Maria, Ranieri Michele, Ranieri
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con sentenza 1175/12 del 12.11.2012 la Corte d’Appello
parti attrici dell’indennità loro dovuta per l’occupazione di fondi di
loro proprietà destinati alla realizzazione di alloggi ERP;
constatato che avverso la citata decisione hanno proposto ricorso a
questa Corte il Comune di Bari in via principale e le parti attrici in via
incidentale;
considerato che con atti sottoscritti personalmente dalla parti e
reciprocamente notificati ed accettati dalle medesime, il Comune di
Bari e le parti attrici hanno rinunciato ai rispettivi atti di gravame a
spese compensate ed hanno proceduto al deposito degli atti di
rinuncia in adesione al disposto dell’art. 390, comma 1, cod. proc.
civ.;
ritenuto, pertanto, che sussistendone le condizioni di legge, occorre
dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc.
civ. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 4.10.2017.
di Bari ha condannato il Comune di Bari al pagamento in favore delle