Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3953 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Concetta M.G. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3625-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

T.F., in qualità di Curatore del Fallimento della

Immobiliare BE.DO.RO. elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO ALBERTO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 25/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato MARINO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ricorso Ministero, rigetto ricorso Agenzia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Provinciale IVA di Palermo notificava al Fallimento della società BE.DO.RO. s.r.l. in persona del curatore avviso di rettifica relativo all’anno 1994, con il quale era disconosciuta la detrazione di imposta operata dalla società per il predetto anno a fini IVA di L. 892.389.000, in relazione alla quale la stessa aveva avanzato richiesta di rimborso per L. 150.000.000.

L’avviso era determinato dalla mancata osservanza da parte della curatela all’invito dell’Ufficio di presentarsi ed esibire i registri e l’inventario fallimentare per l’anno 1994, a seguito della quale lo stesso Ufficio in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 aveva ritenuto non giustificata la detrazione in parola.

Avverso l’avviso proponeva impugnazione il Fallimento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, asserendo che la mancata comparizione era dovuta a causa non imputabile al curatore;

che la documentazione, sia pure oltre il termine fissato era stata prodotta; che i documenti richiesti erano già comunque in possesso dell’Ufficio.

La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 7/35/05 in data 25-1-05, depositata in pari data, accoglieva il gravame, ed annullava l’avviso di rettifica.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate con unico complesso motivo.

Resiste il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Palermo della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Quanto al ricorso della Agenzia, questo consiste in una unica esposizione che unisce i dati sullo svolgimento del processo ed i motivi di doglianza senza soluzione di continuità, rendendo difficile enucleare dal contesto i motivi di impugnazione, che devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata con individuazione dei capi di pronuncia oggetto di censure ed esposizione chiara ed esauriente dei motivi che le sorreggono.

Si ritiene tuttavia sfugga alla declaratoria di inammissibilità in quanto nel corpo di esso si evincono in modo sufficientemente chiaro due doglianze entrambe relative ad una sostenuta carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistenti la prima nell’avere la Commissione Regionale ritenuto la sussistenza della ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, avendo ritenuto che il curatore del Fallimento aveva depositato in ritardo i documenti contabili richiesti, ma che questi potevano essere esaminati avendo questi dimostrato che non aveva potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per causa a lui non imputabile, fatto quest’ultimo che il ricorrente sostiene essere generico e non provato, nè motivato dalla Commissione, in punto alla non imputabilità; e la seconda che la Commissione avrebbe dovuto motivare specificamente in ordine alla idoneità dell’assunto del contribuente a vincere la presunzione legale posta a favore dell’Ufficio Finanziario.

Il Fallimento nel controricorso sostiene la infondatezza della argomentazioni dell’Ufficio. La prima censura è fondata.

Sul tale punto la Commissione ha osservato che le giustificazioni addotte dal curatore per non avere tempestivamente adempiuto all’invito dell’Ufficio derivanti dalla difficoltà di reperimento della documentazione contabile abbandonata in un immobile che doveva essere sgomberato, e da un disguido nel passaggio delle consegne da un curatore all’altro erano credibili in relazione alla situazione in cui versava la procedura fallimentare e pertanto erano idonee a concretare la ipotesi di non imputabilità richiesta dalle legge per escludere la inutilizzabilità della documentazione contabile da parte dell’Ufficio.

L’assunto non è fondato sotto il profilo logico; infatti gli elementi prospettati costituiscono indubbiamente difficoltà pratiche legate alla organizzazione di lavoro di una curatela fallimentare, ma appunto per questo non possono essere considerate “non imputabili” alla curatela stessa.

Il concetto di “non imputabilità” infatti è limitato a situazioni che, per definizione, non dipendono dalla condotta (commissiva od omissiva) dell’agente, ma sono dovute a fattori esterni non prevedibili o comunque dallo stesso non evitabili.

Nella specie, i fatti esposti non esorbitano dai limiti di una mera difficoltà di tipo organizzativo, cui l’organo preposto deve sopperire, nè la Commissione ha evidenziato circostanze tali da rendere possibile ritenere la inevitabilità delle stesse anche usando la diligenza richiesta nell’adempimento di un incarico professionale.

Risulta pertanto fondato anche il secondo rilievo dell’Ufficio.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del Fallimento.

Attesa la peculiare natura della controversia, si compensano tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso della Agenzia,e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Fallimento. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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