Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3953 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AEROPORTO LUCCA TASSIGNANO S.P.A., in persona del Presidente legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOTTARI ALBERTO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI TOSCANI, in persona del suo presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio

dell’avvocato CORONATI RODOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CALDARAZZO RICCARDO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2008 del TRIBUNALE di LUCCA, del 25/1/08,

depositata il 23/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per la ricorrente l’Avvocato Camici Claudio (per delega

avvocato Camici Giammaria), che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 marzo 2009 l’Aeroporto Lucca Tassignano S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 febbraio 2008 dal Tribunale di Lucca che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 2.412,72 proposta dall’Associazione Paracadutisti Toscani e la domanda riconvenzionale della medesima condannando l’opposta al pagamento di Euro 1815,05.

L’associazione intimata resisteva con controricorso.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poiche’ la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – La ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione (non meglio specificate) dell’art. 1460 c.c. e, al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno, chiede alla Corte se, nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, in caso di parziale adempimento di un’obbligazione e in forza del principio della buona fede, l’altra parte contraente sia legittimata a proporre l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., comma 2 e ad esimersi dall’eseguire la controprestazione nei limiti della prestazione ricevuta.

Un quesito siffatto si rivela astratto poiche’ da per scontata l’esecuzione parziale della prestazione dovuta, prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e non postula l’enunciazione di una regula juris diversa da quella adottata dal Tribunale. D’altra parte i temi dell’adempimento, dell’inadempimento e dell’adempimento (o inadempimento) parziale delle prestazioni dovute in forza di un contratto implicano necessariamente esame degli atti e valutazioni di merito che non sono consentite al giudice di legittimita’.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

la ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione, restando confermati l’inidoneita’ dei quesiti e il carattere di merito delle censure;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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