Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3953 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10747-2016 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato presso il suo studio in

ROMA, VIA GIOACCHINO GESMUNDO 4 rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5690/14/2015 del 22/09/2015 della Commissione

Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Z.G., difensore di se stesso, che si

riporta chiedendo la decisione nel merito.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Z.G., avvocato, di cartella portante IRAP relativa all’anno di imposta 2007, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello, sulla base delle risultanze del quadro RE del modello UNICO 2008, riteneva sussistessero sufficienti elementi per radicare il convincimento dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento della cartella perchè emessa in carenza di motivazione e senza previa comunicazione.

La censura è fondata. Tale domanda – introdotta già in sede di ricorso, assorbita dal primo Giudice (il quale ha deciso, nel merito, in senso integralmente favorevole al contribuente) è stata ritualmente riproposta dal contribuente nel giudizio di appello incoato dall’Agenzia delle Entrate. Dal tenore della sentenza impugnata appare inequivocabile che il Giudice di appello abbia omesso ogni pronuncia (anche implicita) su detta domanda.

Sono fondati anche i restanti motivi con i quali si deduce violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente, invero, lamenta che il Giudice di appello abbia ritenuto esistente l’autonoma organizzazione, senza esaminare taluni fatti che gli erano stati rassegnati ed emergevano dagli atti processuali (quali la circostanza che lo studio presso cui si svolgeva l’attività aveva superficie di mq. 70, che i compensi ai terzi, come emergente dalle fatture prodotte, erano stati corrisposti a professionisti incaricati della difesa personale del contribuente, cosi come non erano stati esaminati la qualità ed il valore dei beni strumentali).

La Commissione regionale limitandosi, a fondare la decisione su una generica argomentazione basata su dati meramente quantitativi, ha del tutto omesso di esaminare i fatti sopra illustrati e che appaiono decisivi nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 discostandosi, altresì, dall’interpretazione della normativa di riferimento come enunciata di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. SSUU n.9541/16).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il necessario rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affinchè proceda all’esame del motivo pretermesso ed all’accertamento in fatto alla stessa demandato, oltre che al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in versa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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