Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3952 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3952 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 7256/2013 proposto da:
Tabarelli Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa
Sacchetti n.11, presso lo studio dell’avvocato Police Aristide, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Autostrada

BS-VR-VI-PD

S.p.a.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Cavour n.11, presso lo studio dell’avvocato Lambertini
Lamberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Maccarrone Daniele, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 1930/2012 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/10/2017 dal cons. MARULLI MARCO.

1. Con il ricorso in atti, fondato su due motivi ai quali resiste
l’intimata, Tabarelli Mario, affittuario di alcuni fondi in agro del
Comune di Piacenza d’Adige, sui quali aveva impiantato un’attività
vivaistica, oggetto di successivi decreti di espropriazione a beneficio
della Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, si duole
delle determinazioni assunte dalla Corte d’Appello di Venezia nella
sentenza epigrafata, all’esito del procedimento di stima dell’indennità
aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avendo il giudice
adito escluso dal computo di essa, determinato in base ai soli VAM
relativi al terreno, il valore corrispondente al soprassuolo.
A giudizio del decidente, posto che il valore agricolo medio è
calcolato con riferimento alle piantagioni esistenti sul fondo
espropriato, «una nuova ed ulteriore considerazione del soprassuolo
sia pure per definire la consistenza dell’azienda agraria, finirebbe con
l’attribuire agli espropriati una duplicazione del pregiudizio già
congruamente indennizzato con il menzionato parametro».
Al ricorso così proposto resiste l’intimata società con controricorso.
Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso il Tabarelli lamenta l’erroneità in
diritto dell’impugnata decisione in quanto essa ha e4luso
Cons. est. Marulli

RG 7256/13 Tabarelli-Autostrade
2

FATTI DI CAUSA

l’indennizzabilità del soprassuolo, rappresentato nella specie dalle
piantagioni insistenti sui fondi ablati, malgrado i VAM, richiamati dal
decidente, considerassero, quanto al vivaio, il valore solo del terreno
e malgrado l’impegno assunto dall’ente espropriante di indennizzare
anche il valore del soprassuolo.

possa dirsi in diritto errata, essendosi essa uniformata sul punto al
diritto vivente di riferimento, il motivo – alla cui disamina osterebbe,
per la medesima ragione, la preclusione opposta all’ammissibilità del
ricorso dall’intimata in applicazione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc.
civ., prim’ancora di quella che si oppone allo scrutinio di esso nel
merito – si rivela invece fondato alla luce del mutato scenario
interpretativo in cui si colloca attualmente la specie in esame.
E per vero questa Corte, innovando la propria precedente
giurisprudenza – effettivamente nel senso enunciato dal giudice
gravato e dell’avviso che il valore tabellare fosse commisurato al tipo
di piantagioni effettivamente esistenti sul suolo e fosse di perciò
esaustivo – sul filo dell’evoluzione conosciuta dal sistema
indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale e
delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, nonché della evoluzione normativa e,
dunque, valorizzando il principio secondo cui il serio ristoro che l’art.
42 Cost,, comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi
d’interesse generale si identifica oggi con il giusto prezzo nella libera
contrattazione di compravendita, è venuta più di recente ad
attestarsi saldamente attorno all’affermazione che impone di tenere
conto, ai fini della determinazione dell’indennità, dell’aumento di
valore di cui il suolo viene a beneficiare in ragione del soprassuolo
esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine

o che

Cons. e Marulli

RG 7256/13 Tabarelli-Autostrade
3

2.2. Quantunque la sentenza della Corte d’Appello veneziana non

contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica conferendo al
suolo condizioni particolari di sicurezza, utilità e amenità (Cass., Sez.
I, 1/02/2016, n. 1870; Cass., Sez. I, 9-02-2017, n. 3461; Cass.,
Sez. VI-I, 27/07/2017, n. 18732). In breve, come si è
conclusivamente chiosato, «qualora le piantagioni che insistono sul

fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all’appetibilità dello
stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre
tenere conto» (Cass., Sez. I, 21/03/2014, n. 6743).
A tale principio di diritto il giudice a quo dovrà necessariamente
attenersi nel giudizio di rinvio che in accoglimento del presente
motivo di rincorso andrà riassunto davanti a lui.
3. Il secondo motivo di ricorso, inteso a denunciare l’errore
motivazionale in cui è incorsa la Corte d’Appello per aver ignorato i
rilievi critici formulati dal ricorrente in ordine agli esiti della ctu, ad
onta della sua pregiudiziale inammissibilità per essere dedotto in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. abrogato, resta
comunque assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo
motivo, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e
rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra
composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del
presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 4.10.2017.

suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche

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