Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3952 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3952 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 642-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ALESSI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI
CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RONDELLO GIANFRANCO con procura speciale;
– resistente –
Data pubblicazione: 19/02/2014
’ avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
n.
SASSARI,
4/2007
della
depositata
il
16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MAZZONI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
TERRUSI;
642-08
Svolgimento del processo
L’ufficio del registro di Sassari notificò alla parte
contribuente un avviso di liquidazione relativo alla
dichiarazione di successione in morte di Leone Alessi,
escludendo dal calcolo dell’imponibile alcune passività in
Essendo
stata prodotta documentazione
quanto non documentate.
integrativa,
l’ufficio rettificò la liquidazione ammettendo tutte le
dichiarate passività aziendali a eccezione di fondi di
ammortamento.
La contribuente
impugnò l’avviso di
liquidazione
contestando la carenza di motivazione dell’atto e
lamentando che il valore dell’azienda caduta in
successione, dichiarato in denuncia, era stato
illegittimamente aumentato di tutte le voci dedotte quale
fondo di ammortamento.
L’adita commissione tributaria provinciale di Sassari
accolse il ricorso affermando che l’avviso dovevasi
considerare equivalente a un accertamento, e che non
conteneva la giustificazione del disconoscimento delle
passività.
La sentenza, appellata dall’ufficio, venne confermata
dalla commissione tributaria regionale della Sardegna
quanto al giudizio di carente motivazione dell’atto
impugnato.
La commissione regionale osservò che l’avviso di
liquidazione aveva modificato, oltre alle passività, anche
1
il valore dei beni aziendali, dichiarato dagli eredi sulla
base delle risultanze di bilancio, e che l’imponibile era
stato di conseguenza modificato senza alcuna spiegazione
dell’iter logico e giuridico seguito per giungere alla
rettifica stessa.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza di secondo grado, articolando un motivo
di censura.
L’intimata non ha depositato controricorso, ma il
difensore ha preso parte all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
I. – Con l’unico motivo l’agenzia delle entrate, deducendo
la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33 del
d.p.r. n. 346 del 1990 e dei principi generali in tema di
motivazione degli atti impositivi, nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi,
lamenta che la commissione tributaria regionale abbia
annullato
l’avviso
di
liquidazione
sull’erroneo
presupposto che esso costituisse, nella sostanza, un
avviso di accertamento, e richiedesse, quindi, una
specifica motivazione delle ragioni che avevano indotto a
modificare il valore dichiarato dei beni aziendali.
Di contro, la ricorrente sostiene che l’ufficio si era
limitato a determinare l’imposta dovuta in base ai valori
dichiarati
dell’attivo
ereditario,
salvo
il
disconoscimento di passività non deducibili. Sicché la
commissione tributaria regionale non avrebbe considerato
che l’avviso di liquidazione riguardava l’imposta
2
principale di successione, donde costituiva il risultato
di un calcolo matematico che la parte privata era
autonomamente in grado di verificare essendo in possesso
di tutti gli elementi di fatto da essa medesima forniti e
dichiarati.
II. – Il motivo è infondato.
La sentenza riferisce che gli eredi Alessi avevano
presentato la denuncia di successione dichiarando un
attivo e un passivo ereditario; e che l’ufficio aveva
liquidato l’imposta sulla base del solo attivo, escludendo
le passività aziendali senza indicarne i motivi.
Riferisce ancora che l’ufficio (“inoltre”) aveva proceduto
“alla rettifica del valore dichiarato in successione; e
anche in questo caso senza alcuna spiegazione”.
III.
– Secondo il consolidato orientamento di questa
corte, allorquando il provvedimento di liquidazione del
tributo risulti emanato sulla base del previo esercizio di
un potere valutativo discrezionale dell’amministrazione in
ordine alla congruità dei valori o alla effettiva
esistenza
di
passività
dichiarate,
l’avviso
di
liquidazione d’imposta partecipa, nella sostanza, alla
funzione propria dell’accertamento (v. tra le tante Cass.
n. 8196-11; n. 6188-06; e anche, al riguardo, Cass. 5^ n.
18840-06).
In tal caso, invero, l’emersione di materia imponibile
resta comunque legata alla persistente controvertibilità
del presupposto.
3
Altrettanto consolidato è che, in tema di
IV.
motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria,
l’avviso di liquidazione e rettifica della maggiore
imposta di successione, a norma degli artt. 34 e 35 del
d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, deve indicare, a pena di
nullità, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
poste a fondamento dell’atto, a differenza dell’avviso di
liquidazione mera, di cui all’art. 33 del decreto citato,
che si risolve, giustappunto, in una semplice liquidazione
d’imposta secondo criteri predeterminati dalla legge e
attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di
quanto dichiarato dallo stesso contribuente (v. Cass. n.
8190-11; n. 5022-11; n. 4566-10).
L’art. 33 – evocato dalla stessa ricorrente – dispone, al
30
C O.,
con riferimento al potere dell’ufficio di
correggere gli errori materiali e di calcolo e di
escludere le passività (o altri oneri, riduzioni e
detrazioni) esposte in dichiarazione ma non spettanti o
non documentate, che dette correzioni ed esclusioni devono
esse pure “risultare nell’avviso di liquidazione
dell’imposta”.
E tale obbligo, come questa corte ha avuto modo di
affermare, non può essere assolto in modo generico e
globale, ma esige, al fine di porre il contribuente in
condizione di approntare una adeguata difesa, che le
“poste” escluse siano poi analiticamente individuate, così
che per ciascuna di esse sia comprensibile la ragione del
4
mancato riconoscimento con riguardo ai distinti requisiti
previsti negli artt. da 20 a 26 del d.lgs. cit.
V.
– Nella fattispecie il giudice di merito, con
accertamento di fatto non contestato, ha affermato che sul
punto l’avviso di liquidazione era del tutto carente.
liquidazione dell’imposta sulla base del solo attivo
escludendo tutte le passività senza indicarne i motivi”; e
“alla rettifica del valore aziendale dichiarato in
successione; e anche in questo caso senza alcuna
spiegazione”.
Nelle date condizioni, l’inferenza in ordine alla
invalidità dell’atto per carenza di motivazione è corretta
ed esente da censure.
VI. – Consequenziale è il rigetto del ricorso.
Il
consolidamento
della
richiamata
esegesi
giurisprudenziale in epoca successiva alla sua
proposizione costituisce giusto motivo di compensazione
delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma,
nella camera di consiglio della quinta
Ha affermato, invero, che si era proceduto “alla