Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3952 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 506-2016 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE
104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BRUSCIOTTI, GAIA
BRUSCIOTTI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 18934/2015 emessa il 5/05/2015 della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Giovanni Bonaccio per delega dell’avvocato
Bruciotti, difensore del ricorrente che si riporta agli atti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
M.S. chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte – in accoglimento del secondo motivo, assorbiti il terzo e quarto, del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale, assorbito dalla decisione di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale iscritto al n.r.g. 13754/ – ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
In particolare, il ricorrente chiede la revocazione relativamente al capo di sentenza nel quale questa Corte, dichiarando l’esame del ricorso incidentale assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ha, peraltro, osservato che il motivo è, comunque, inammissibile. La doglianza si fonda sull’affermazione che la notificazione sia stata eseguita con raccomandata direttamente inviata presso la residenza in (OMISSIS), circostanza che non risulta essere stata accertata in fatto dalla C.T.R. ed, anzi, appare essere smentita, attraverso la lettura della sentenza, dalle prospettazioni della stessa parte privata che, con l’atto di appello, si era doluta che la cartella non era stata notificata presso il domicilio fiscale “dove pure era stata indirizzata dall’Amministrazione finanziaria, ma altrove, mediante consegna alla moglie…”affermazione che induce ad escludere che la raccomandata sia stata inviata direttamente presso la residenza in (OMISSIS).
Deduce il ricorrente che la Corte non avrebbe percepito il fatto, non contestato e risultante dagli stessi atti acquisiti alle fasi di merito del presente procedimento, che il sig. M. aveva ricevuto la cartella in esame direttamente presso la propria residenza in (OMISSIS), a mani della moglie.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).
2. Nel caso in esame non sussiste detto errore percettivo, connotato altresì di tutti gli ulteriori requisiti sopra illustrati, laddove dalla motivazione della sentenza di questa Corte, come sopra riportata, emerge, da un canto, che l’esame del motivo di ricorso incidentale è stato, primariamente, dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, dall’altro che il fatto, posto a fondamento del ricorso, non era di immediata percezione attraverso l’esame degli atti e dei documenti direttamente consultabili dalla Corte. Depone, in tal senso, non solo la stessa motivazione resa da questa Corte la quale, nel dichiarare il motivo di ricorso inammissibile per novità della circostanza dedotta, fa riferimento alle emergenze della sentenza della Commissione Regionale ma anche lo stesso odierno ricorso nel quale si deduce che il fatto emergeva dagli atti acquisiti alle fasi di merito, non direttamente consultabili da questa Corte, attesa la tipologia di vizio dedotta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non vi è pronuncia sulle spese attesa l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017