Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3951 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 8133/2013 proposto da:

Termofin S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Bombarda Anna (vedova Ielo), Ielo Alessandro, Ielo Francesca,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea Vesalio n.22, presso
lo studio dell’avvocato Irti Natale, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato De Bosio Stefano, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrenti contro

Data pubblicazione: 19/02/2018

Astrim S.p.a., So.fi.mar. International S.a., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in
Roma, Via di San Valentino n.21, presso lo studio dell’avvocato
Carbonetti Francesco, che le rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;

nonchè contro
Mittel S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.5, presso lo
studio dell’avvocato Vaccari Elena, rappresentata e difesa dagli
avvocati Arnoletti Laura Maria, Magliani Andrea, Pedersoli Antonio,
giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 3099/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
1.- La vicenda che viene all’esame di questa Corte riguarda la
cessione a favore della Sofimar International spa da parte della Mittel
spa, con contratto del 30 settembre 2005, della nuda proprietà di n.
222.135 azioni della Finaster con riserva del diritto di usufrutto; tale
operazione – ad avviso di Alessandro Jelo, Francesco Jelo e Anna
Bombarda, titolari della nuda proprietà di n. 221640 azioni Finaster, e
dell’usufruttuaria Termofin spa – serviva ad eludere la disposizione
dell’art. 5.2 dello Statuto che prevedeva un diritto di covendita in
favore degli altri soci quando fosse trasferito il pacchetto di

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-controricorrenti –

maggioranza della società, essendo l’acquirente obbligato ad
acquistare anche le loro azioni.
2.- L’iniziativa giudiziaria di costoro ha avuto esito negativo nel
giudizio di primo grado, avendo il Tribunale ritenuto che la
menzionata cessione della nuda proprietà delle azioni servisse proprio

che quindi sorgesse il diritto di covendita invocato dagli attori; che
non v’era prova della simulazione del contratto del 30 settembre
2005; che non era stato neppure dedotto che la Mittel avesse mai
esercitato il diritto di voto nell’interesse della Sofimar; che era stata
contrattualmente pattuita l’opzione di riacquisto della proprietà delle
azioni Finaster, esercitabile dalla Mittel al termine dell’usufrutto.
3.-

Il gravame di Alessandro _lel°, Francesco Jelo e Anna

Bombarda e della Termofin è stato rigettato dalla Corte d’appello di
Milano, con sentenza del 27 settembre 2012.
4.-

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per

cassazione Alessandro Jelo, Francesco lel°, Anna Bombarda e la
Termofin, affidato a sette motivi, cui si sono opposti la Mittel, la
Sofimar e la Astrim spa (socia della Finaster e appartenente allo
stesso gruppo della Sofimar).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 796 e 978 c.c. e dei principi generali in
tema di proprietà ed usufrutto, per avere erroneamente interpretato
l’art. 5.2 dello Statuto in tema di covendita. La Mittel non avrebbe
trasferito la nuda proprietà ma la piena proprietà delle azioni alla
Sofimar, la quale avrebbe poi trasferito l’usufrutto alla Mittel, come si
desumerebbe dall’espressione usata nel contratto (la Sofimar si
offriva di acquistare la proprietà “lasciandone” l’usufrutto alla
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ad evitare che il controllo della Finaster spa passasse alla Sofimar e

cedente), sicché si dovrebbe ritenere che al momento del primo
acquisto era divenuto attuale il diritto di covendita degli altri soci.
1.1.- Il motivo è inammissibile. Esso sollecita una interpretazione
del contratto alternativa a quella data dai giudici di merito, avente ad
oggetto un apprezzamento di fatto – che non può essere revisionato

volontà negoziale della Mittel di trasferire (e della Sofimar di
acquistare) la piena proprietà delle azioni, in senso opposto a quanto
ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che la Mittel
aveva ceduto la nuda proprietà. L’opzione interpretativa seguita nella
sentenza impugnata è coerente con il principio secondo cui,
nonostante il carattere unitario del diritto di proprietà, al proprietario
non è impedito di alienare solo la nuda proprietà, ritenendosi
implicitamente escluso l’usufrutto del quale egli rimane titolare (Cass.
n. 4090/1996).
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 14 delle disposizioni sulla
legge in generale, hanno imputato alla Corte d’appello di avere dato
un’interpretazione atomistica dell’art. 5.2. dello Statuto e di non
avere tenuto conto della volontà delle parti. L’operazione di vendita
della nuda proprietà sarebbe idonea a far sorgere il loro diritto alla
covendita, in quanto il menzionato art. 5.2. dovrebbe essere
interpretato nel senso di ammettere il diritto di covendita in favore
dei soci di minoranza in tutti i casi in cui il controllo assembleare sia
possibile anche in futuro e quindi anche quando vi sia un soggetto
che disponga non solo della maggioranza attuale dei voti
nell’assemblea ordinaria ma anche della maggioranza potenziale,
situazione nella quale si troverebbe la Sofimar che potrebbe un
domani disporre del diritto di voto corrispondente alle azioni.
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in sede di legittimità – qual è quello concernente la ricostruzione della

Con il terzo motivo, che è connesso al secondo, è denunciata la
nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva riconosciuto il
diritto di covendita nell’ipotesi di alienazione di strumenti finanziari,
ove l’acquisto della maggioranza dei voti è evento futuro e incerto,

trasferimento della nuda proprietà delle azioni Finaster, nella quale la
disponibilità della maggioranza dei voti in capo all’attuale nudo
proprietario verrà certamente acquisita in futuro (a seguito di
estinzione dell’usufrutto o per rinuncia o non uso o abuso del titolare
dell’usufrutto).
2.1. Entrambi i motivi in esame sono infondati.
I giudici di merito, con un argomentato apprezzamento di fatto
che non può essere messo in discussione in questa sede, hanno
interpretato l’accordo negoziale tra le parti nel senso che alla Sofimar
era stata trasferita la nuda proprietà dei titoli azionari, avendo la
Mittel riservato a sé l’usufrutto. Pertanto, non era sorto il diritto di
covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando
l’acquirente abbia assunto il controllo della società per avere
acquistato la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. E
in effetti, il diritto di voto nell’assemblea della società, per le quote
che siano state date in usufrutto, compete unicamente
all’usufruttuario, il quale esercita al riguardo un diritto suo proprio e
perciò non è obbligato ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che
gli abbia impartito il nudo proprietario (Cass. n. 7614/1996).
Inoltre, la sentenza impugnata plausibilmente ha tratto conferma
della propria conclusione dalla previsione contrattuale dell’opzione di
riacquisto della piena proprietà delle azioni Finaster da parte della

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mentre aveva escluso il diritto di covendita nell’ipotesi di

Mittel, che rende remoto e non prevedibile l’acquisto della
maggioranza dei diritti di voto da parte della Sofimar.
Il raggiunto esito interpretativo è coerente con il principio,
correttamente richiamato dai giudici di merito, della libera
trasferibilità dei titoli partecipativi, il quale impone un’interpretazione

riconoscendo agli altri soci un diritto di covendita e un corrispondente
obbligo di acquisto, si risolve in una restrizione alla libera circolazione
di quei medesimi titoli.
A

questo criterio direttivo si ispira l’interpretazione in senso

restrittivo della clausola statutaria circa l’immediata operatività del
diritto di rivendita nel diverso caso dell’alienazione di strumenti
finanziari (come il diritto di opzione, le obbligazioni convertibili o i
warrant) il cui possesso consente all’acquirente di consolidare la
posizione di controllo nella società sulla base di una scelta
discrezionale che non compete, invece, al nudo proprietario.
3.- Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., in tema di buona fede
e correttezza nella esecuzione e interpretazione del contratto, per non
avere considerato l’abuso dell’autononia negoziale e l’illiceità del
motivo comune ad entrambe le parti, che sarebbe desumibile dai
precedenti accordi del 4 luglio 2000 e 13 gennaio 2003 che
prevedevano la vendita della piena proprietà delle azioni, anche
perché le parti avevano convenuto che l’usufrutto di Mittel non si
sarebbe trasferito sul capitale derivante dalla liquidazione, in deroga
alla disciplina legale di cui all’art. 1000 c.c.
3.1.- Il motivo è inammissibile, in parte, per difetto di specificità,
in relazione all’art. 366 n. 4 e c.p.c., non chiarendosi in cosa
consisterebbe l’invocato abuso di autonomia negoziale e quale
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restrittiva delle clausole che la limitino, come quella in esame che,

sarebbe il pregiudizio arrecato ai soci di minoranza, rimasti titolari
delle loro partecipazioni in una situazione inalterata di equilibrio
assembleare; in parte, perché la prospettata ipotesi della frode agli
interessi dei soci di minoranza dovrebbe essere verificata in concreto
sulla base di accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in

4.- Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1000, 1362, 1363 e 1415 c.c., per non avere
riconosciuto la simulazione del contratto, che sarebbe desumibile
dalla quasi identità del prezzo pattuito per il trasferimento della nuda
proprietà rispetto a quello in precedenza negoziato per la proprietà
piena, nonché dalla previsione contrattuale, che si assume
derogatoria dell’art. 1000 c.c., secondo cui le somme derivanti da
“riparti della liquidazione di Finaster” erano state riscosse da Sofimar
e versate a Mittel, essendosi realizzata in tal modo un’anticipata
estinzione dell’usufrutto mediante consolidamento con la nuda
proprietà, a norma degli artt. 2.4 e 6.5 del contratto.
4.1.- Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella critica della
sufficienza del ragionamento logico esposto nella sentenza impugnata
e, in definitiva, nella impropria richiesta di rivisitazione di un giudizio
di fatto riguardante un accertamento relativo a una

quaestio

voluntatis, qual è infatti quella avente ad oggetto la prova della
simulazione (Cass. n. 12980/2002). Tale accertamento si fonda su
valutazioni dell’idoneità dei fatti posti a fondamento di
argomentazioni induttive, anche di carattere presuntivo, riservate al
giudice di merito e censurabili in sede di legittimità negli stretti limiti
previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 54 d.l.
n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, cioè soltanto nel caso di
mancanza della motivazione o di radicale carenza di essa o nel suo
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sede di legittimità.

estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi
(Cass., sez. un., n. 8053/2014), ipotesi che nella fattispecie non
ricorrono, avendo la Corte di merito esaminato i fatti e le doglianze
rappresentate nel motivo.
Inoltre, la questione dell’immediata estinzione del diritto di

non è riportato nel motivo che è pertanto privo di specificità, a norma
dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. – non risulta esaminata nella sentenza
impugnata, né i ricorrenti hanno precisato se e in quale atto e
momento processuale la questione sia stata sottoposta al vaglio dei
giudici di merito.
5.-

Inammissibile è anche il sesto motivo, con il quale è

denunciata violazione delle norme sull’interpretazione degli atti
processuali, per avere giudicato nuova e inammissibile la domanda di
nullità del contratto di cessione della nuda proprietà delle azioni
Finaster, avendo la Corte territoriale comunque esaminato e rigettato
la domanda nel merito.
6.- Con il settimo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione
e falsa applicazione degli artt. 1418, secondo comma, 1419, primo
comma, e 1421 c.c., per avere seguito l’indirizzo giurisprudenziale,
ritenuto non condivisibile, che esclude l’illiceità del contratto
connotato dall’intento di recare pregiudizio ad altri, e per avere
omesso di considerare che la riserva di usufrutto in favore della Mittel
serviva ad eludere l’applicazione di una clausola statutaria avente
natura imperativa.
6.1.- Il motivo non coglie la

ratio decidendi della sentenza

impugnata che ha escluso l’intento delle parti di arrecare pregiudizio
ai soci Finaster. Esso è quindi 4 inammissibile.

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usufrutto per effetto delle richiamate clausole negoziali – il cui testo

7.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorenti alle spese, liquidate
in C 7200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per

Doppio contributo a carico dei ricorrenti come per legge.
Roma, 29 settembre 2017.

Presidente

legge e rimborso spese generali in misura del 15%.

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