Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3951 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 27891/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente 3615 5.
contro
Costruzioni Vartolo S.r.l. in liquidazione, in persona
del suo legale rappresentante
Stefano,

pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma,

Malagò
Via

Berengario n. 10, presso lo Studio dell’Avv. Paola
Cecchetti, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico

Data pubblicazione: 19/02/2014

Martini, giusta delega in atti;

– controricorrente e sul ricorso n. proposto da:
Costruzioni Vartolo S.r.l. in liquidazione, in persona
del suo legale rappresentante

pro tempore

Malagò

Berengario n. 10, presso lo Studio dell’Avv. Paola
Cecchetti, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico
Martini, giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

intimata

avverso la sentenza n. 612/39/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 28
ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la
ricorrente;

2

Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, Via

udito l’Avv. Domenico Martini, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento

del

ricorso

principale

e

l’inammissibilità del ricorso incidentale..

Con l’impugnata sentenza n. 612/39/08, depositata il 28
ottobre 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, sez. staccata di Latina, pronunciando
sull’appello proposto dalla contribuente Costruzioni
Vartolo S.r.l., in riforma della decisione n. 107/04/07
della Commissione Tributaria Provinciale della stessa
città, annullava l’avviso di accertamento n.
RC4030400652 IVA 2002 per la preclusione maturatasi a
seguito di condono tombale a’ sensi dell’art. 9, comma
9, 1. 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla CTR ritenuta
ostativa “di ogni accertamento tributario”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso, proponendo
a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a
tre motivi.
bis

La relazione ex art. 380

c.p.c. proponeva la

definizione della controversia in camera di consiglio,
la causa veniva però rimessa in pubblica udienza.
Diritto

3

Fatto

1.

Ex

art.

335 c.p.c.

i ricorsi principale ed

incidentale debbono esser riuniti.
2. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle Entrate censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 1. n. 289/2002 e 54 d.p.r.

difatti, il condono non aveva precluso l’impugnato
avviso, giacché l’art. 9, comma 9 e 10, 1. 289, cit.
doveva interpretarsi nel senso che non lo escludesse ai
fini del negativo accertamento del diritto al rimborso
dei crediti IVA, così come anche riconosciuto da Corte
cost. ord. n. 340 del 2005; peraltro, a conclusione
dell’illustrazione del motivo, l’Agenzia delle Entrate
faceva altresì osservare che la sentenza della CTR si
poneva in contrasto con Corte UE sent. 17 luglio 2008
C-132/06 che,

in materia d’IVA,

aveva ritenuto

incompatibile il condono di che trattasi cogli art. 2 e
22 della Direttiva 77/388/CEE e ciò in ragione del
modestissimo importo da pagare per accedere al
beneficio; il quesito sottoposto era: “se violi gli
artt. 9 l. 289/2002 e 54 d.p.r. 633/72 – alla cui
stregua deve ritenersi legittimo, anche con riferimento
alle annualità oggetto di c.d. tombale, l’emissione di
avvisi di accertamento ex art. 54 d.p.r. 633/72 al fine
di contestare l’esistenza di un credito IVA indicato
dal contribuente in dichiarazione – la sentenza della
CTR che, in tale situazione, annulli un avviso di
accertamento,

che

affermando

4

sarebbe

consentito

n. 633/1972″; a giudizio dell’Agenzia delle Entrate,

all’Ufficio procedere, esclusivamente, alla correzione
di eventuali errori materiali o di calcolo nei modi e
nelle forme di cui all’art. 36 bis d.p.r. n. 600/73”.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire che
“In tema di condono fiscale, va disapplicato – perché

132/06 della Corte di giustizia, avuto riguardo agli
art. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva Iva e 10 Trattato
Ce – l’art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte
in cui consente al contribuente, che abbia omesso di
presentare le dichiarazioni Iva negli esercizi
d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa
imposta della definizione agevolata; in caso contrario,
infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale,
che la Corte di giustizia ha stigmatizzato proprio a
causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni
Iva, in quanto l’accesso alla definizione agevolata non
consentirebbe la reale emersione dell’evasione,
risolvendosi in una definitiva rinuncia
all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta”
(Cass. sez. trib. n. 2915 del 2013). Sulla
obbligatorietà di disapplicazione della disposizione di
diritto interno in contrasto con la normativa europea,
v. Cass. sez. lav. n. 20980 del 2011; Cass. sez. lav.
n. 17966 del 2011.
3.

Col

primo

motivo

del

ricorso

incidentale

condizionato, la contribuente censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,

5

in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-

deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, coma 3, 1. 241 del 1990, dell’art. 1.
212 del 2000 e dell’art. 42 d.p.r. 600 del 1973”;
questo perché, secondo la contribuente, la CTR avrebbe
dovuto giudicare illegittimo l’impugnato avviso in
quanto “carente di motivazione” sotto vari profili.

condizionato, la contribuente censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n.3 e 5, c.p.c.,
deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 39 e 42 d.p.r. 600/73, art. 2697 comma 1 c.c.
e art. 2729 c.c.”; questo perché, a giudizio del
contribuente, la CTP aveva sbagliato a ritener provata
la ripresa.
Col terzo motivo del ricorso incidentale condizionato,
la contribuente censurava la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo, in
rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9,
comma 10, lett. b), 1. 289/2002”, con riferimento
all’eccezione formulata dalla contribuente circa la
“illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione
dell’art. 9, coma 10, lett. b), 1. 289/2002”.
I motivi, la cui obbligatoria soluzione processuale è
unica, possono perciò esser congiuntamente trattati.
Tutti i motivi sono, in effetti, inammissibili. E
questo perché la CTR non ha pronunciato, nemmeno
implicitamente, sugli stessi in quanto ha ritenuto
assorbente la “preclusione”

ex

condono. E con la

conseguenza che la contribuente non ha interesse a

6

Col secondo motivo del ricorso incidentale

proporre il ricorso incidentale condizionato, in quanto
l’accoglimento del ricorso principale comporta
simpliciter

che le questioni non decise dalla CTR

debbano esser riportate al giudice del rinvio (Cass.
sez. III n. 9907 del 2010; Cass. sez. I n. 3796 del
2008).

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso
principale; dichiara inammissibili tutti e tre i motivi
del ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata
sentenza; rinvia ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio che, nel decidere la
controversia, dovrà uniformarsi ai superiori principi e
regolare altresì le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2013

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA