Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14941-2018 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMINE FARACE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4496/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.C., quale usufruttuaria al 50%, propose ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Legnano e relativo ad ICI per l’anno 2009, chiedendone l’annullamento in quanto concernente un’area ritenuta edificabile ricompresa nel “Programma di Intervento Integrato n. 6” del P.R.G. 2003 e lamentando, in particolare, la sussistenza del vincolo di inedificabilità che gravava su gran parte dell’area situata a sud della ferrovia, mentre le superfici edificabili erano poste a nord del tracciato.

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente.

L’appello proposto dal Comune di Legnano era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, sul rilievo che tutte le aree ricomprese nel “Programma di Intervento Integrato n. 6” avessero la stessa vocazione edificatoria.

Avverso la suddetta sentenza, indicata in epigrafe, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Legnano.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di

inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, posto che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Del pari destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione del giudicato esterno formatosi nella causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2005, posto che “In tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, il valore immobiliare del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo)” (Cass. n. 1300 del 2018). Cass. n. 25518 del 2019 ha inoltre precisato che l’accertamento ai fini ICI sulla edificabilità del terreno compiuto con sentenza passata in giudicato in relazione ad una determinata annualità non può essere esteso ad altre annualità, tenuto conto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che atti amministrativi successivi possono avere inciso sullo sfruttamento urbanistico del terreno; il giudice del merito è tenuto a verificare se la situazione di fatto sottoposta al suo esame sia rimasta immutata rispetto a quella già accertata dal giudice del merito della sentenza di cui si vuoi fare valere il giudicato e se quest’ultima investa aspetti permanenti della fattispecie destinati a valere anche per il futuro, con riferimento alla edificabilità del terreno.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 5, comma 5, per erronea valutazione della base imponibile dovuta alla mancata considerazione dell’inedificabilità di fatto e di diritto di una mera area adiacente la linea ferroviaria, in assenza della possibilità di effettuare l’opera obbligatoria (sottopasso) prevista dalla legge.

Il motivo è ammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto senza dar luogo ad una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei.

Esso è fondato.

Ed invero la CTR ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato osservando che: “essendo l’edificabilità di tutte le aree comprese all’interno del “Programma integrato di intervento n. 6″ soggetta all’applicazione delle previsioni di tale strumento attuativo, tutte le aree ivi comprese hanno la medesima dignità urbanistica atteso che l’edificazione della parte del lotto a nord della ferrovia non sarebbe possibile e non lo sarebbe nella misura prevista, se non fosse assicurata la inedificabilità di altri lotti ovvero la realizzazione sugli stessi delle opere previste dallo strumento urbanistico. L’essenzialità di tutte le superfici comprese nel programma per la concreta edificazione su talune di esse, implica che su tutte le aree gravi il plusvalore creato con l’edificazione, indipendentemente dalla localizzazione dei singoli edifici, della collazione degli standars urbanistici e della appartenenza delle aree a diversi proprietari, in virtù del fatto che l’edificabilità è vincolata all’intera area interna al perimento di piano compresa la superficie vincolata a fascia di rispetto ferroviario per il collocamento degli standars”.

In tal modo il giudice di appello, considerando in maniera unitaria ed omogenea tutte le aree ricomprese nel “programma di intervento integrato” non ha tenuto in alcuna considerazione, nella prospettiva della corretta individuazione del valore degli immobili ai fini ICI, le specifiche caratteristiche dei terreni di cui la ricorrente è usufruttuaria, in particolare la circostanza che gli stessi rientravano in gran parte nella fascia di tutela ambientale-ferroviaria a sud della linea ferroviaria. Va, al riguardo, rammentato che “In tema di ICI, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. n. 9202 del 2019). Questa Corte ha inoltre affermato che “In tema di ICI, l’esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l’edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall’area – rilevante D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune – ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile” (Cass. n. 19963 del 2019).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, deducendo che la motivazione dell’atto impositivo era fondata su un presupposto logico-giuridico insussistente.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, con riferimento alla mancata disapplicazione delle sanzioni.

In disparte le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune di Legnano per asserita novità delle questioni dedotte, i due motivi si palesano inammissibili, in quanto, essendo incontroverso che in merito la CTR non si sia pronunciata, essi non contengono alcun riferimento alla nullità della decisione derivante da un’eventuale omissione di pronuncia e si risolvono in argomentazioni concernenti asseriti vizi di violazione di legge (in termini, Cass. n. 10862 del 2018).

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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