Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3951 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 20282-2011 proposto da:
CALMANO GIOVANNI CI,FGNN52E14G230N, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato NOCERA SALVATORE giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 18/02/2013

controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento n. 6299/09 R.G. V.G. della
CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 21/12/2010, depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Col il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da Califano Giovanni, in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato da Califano Lidia nei confronti del Comune di Pagani il 25 luglio 1986 davanti al tribunale di Salerno e conclusosi, essendo egli intervenuto dopo il decesso della predetta, con sentenza della
Corte di appello di Salerno del 26 maggio 2009, condannava
l’amministrazione della Giustizia al pagamento della somma di f:
3.000,00 oltre interessi e spese, previa parziale compensazione.
In particolare si riteneva che la domanda fosse stata avanzata non nella
qualità di erede della predetta Califano, ma soltanto iure proprio, e
conseguentemente si prendeva in considerazione il periodo successivo
alla sua costituzione nel giudizio, nel quale veniva ravvisato un superamento del limite della ragionevole durata nella misura di tre anni.
Per la cassazione di tale provvedimento il Califano propone ricorso, affidato a due motivi. L’amministrazione della giustizia resiste con copntrorico rs o.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.

Ric. 2011 n. 20282 sez. M1 uci. 18-10-2012
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18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione di legge e motivazione omessa e contraddittoria in quanto dall’esame del ricorso emergerebbe
che l’azione sarebbe stata proposta anche iure successionis, per aver qualificato la madre “dante causa dell’istante”.

c.p.e., affermandosi che il periodo durante il quale il giudizio si era
svolto in contumacia andava comunque considerato, atteso che anche
in questo caso sussiste il diritto a una definizione del giudizio in tempi
ragionevoli.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale, valutando esclusivamente il periodo successivo
alla costituzione in giudizio clel Califano, ha attribuito al ricorrente un
bene della vita corrispondente a quello richiesto, in quanto, come emerge dalla stessa intestazione del decreto, ha ritenuto che la domanda
fosse stata proposta unicamente iure proprio.
Premesso che le pretese azionate in relazione a diritti propri sono ontologicamente diverse da quelle avanzate iure successionis, presentando una causa petendi – che concorre alla identificazione delle azioni
(vedi, per tutte, Cass., n. 919/1999; Cass., 11199/2000; Cass. n. 5340
/2002) -, ben distinta e, a ben vedere, fondandosi, sotto il profilo cronologico, su diritti sorti in epoche non coincidenti, frapponendosi fra
le stesse, come evento giuridico rilevante, la morte della de cuius, deve
rilevarsi che la prima censura attiene a una valutazione riservata al giudice del merito, nella specie sorretta da adeguata motivazione, di certo
non scalfita dal mero richiamo di un inciso del ricorso, contenente

l’indicazione della parte originaria, la madre del ricorrente, come sua
“dante causa”, laddove non viene invocata una lettura complessiva
dell’atto, come quella effettuata dalla corte territoriale, nel quale non si
Ric. 2011 n. 20282 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 291

indica neppure, a riprova dell’esclusione di ogni pretesa di natura ereditaria, neppure la data del decesso della Cantano.
Quanto al secondo motivo, al di là del principio, affermato da questa
Corte, secondo cui la parte contumace ha interesse alla definizione del
giudizio in tempi ragionevoli ed è quindi, legittimata ad avanzare do-

principio di autosufficienza del ricorso, in quanto alla genericità delle
questioni inerenti alla contumacia, non si indicano i dati, anche di natura cronologica, rilevanti per consentire a questa Corte di apprezzare la
fondatezza della censura.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Califano al pagamento
delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate ai sensi
del D.M. n. 140 del 2012.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in C 510,00, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 18 ottobre 2012.

manda di equa riparazione, deve ravvisarsi l’assoluta inosservanza del

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