Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato ULISSI LUIGI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MATARANTE ALFREDO CIRO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA
22, presso lo studio dell’avvocato MASCARO MARIA ANTONELLA, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 26/2008 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVERO, del
10/10/07, depositata il 22/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Letti gli atti depositati, osserva:
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 9 marzo 2009 S.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 gennaio 2008 dal Giudice di Pace di San Severo che lo aveva condannato, in qualita’ di conduttore dell’immobile di proprieta’ di C.D., a pagare Euro 247,00 in favore di M.R. a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni d’acqua riscontrate nell’immobile di costui.
Il C. ha resistito con controricorso, mentre il M. non ha espletato attivita’ difensiva.
2 – Il 2.3.2006 e’ entrato in vigore il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; in base all’art. 1 e all’art. 27, comma 1. dello stesso decreto, il primo dei quali ha modificato l’art. 339 c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate a partire dal 3.3.2006 nelle causa a decisione secondo equita’ hanno cessato d’essere soggette a ricorso per Cassazione e debbono invece essere appellate, appello che puo’ essere proposto per i soli motivi indicati nello stesso art. 339 c.p.c., comma 2.
3.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il resistente ha presentato memoria con cui eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
4.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010