Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3951 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24410-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso dall’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARA CHINCHERE’ giusta procura in

calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2974/2015 del 4/06/2015 della Commissione

Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato del controricorrente Nicolais Lucio che si riporta

agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.A. degli avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, portanti maggiore IRPEF per gli anni di imposta 2007 e 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado ed annullava gli atti impositivi perchè emessi in violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandosi ad unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si deduce la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che detta norma fosse applicabile anche nel caso, quale quello in esame, di verifica fiscale cd. “a tavolino”.

1.1. La censura è fondata. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c. (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) conseguenti ad accertamenti bancari ovvero “a tavolino”, questa Corte è intervenuta ripetutamente affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v. tra le altre Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.18184/2013). A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

1.2. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa, dedotta come falsamente applicata, ad un caso di accertamento, relativo ad irpef, e senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività del contribuente, si è discostata dai superiori principi. Ne può aderirsi ai sospetti di legittimità costituzionale avanzati dal contribuente in memoria. Come evidenziato, invero, dalla stessa su esaminata sentenza 24823/2015 delle sez. unite, il dato testuale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contradditorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, è da ritenersi “non irragionevole”, in quanto giustificato dalla peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, il contradditorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse, con conseguente manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..; nè una questione di costituzionalità, sempre con riferimento all’art. 3 della Cost. può porsi per la duplicità di trattamento giuridico tra “tributi armonizzati” e “tributi non armonizzati”, atteso che, come anche in tal caso evidenziato dalla su menzionata sentenza delle sez. unite 24823/2015, l’assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale di contradditorio procedimentale.

L’affermata insussistenza, nell’ordinamento tributario nazionale, di una cluausola generale di contradditorio endoprocedimentale non viola, inoltre, nè l’art. 24 Cost. nè l’art. 111 Cost., atteso che, come espressamente affermato da questa Corte nella su richiamata sentenza a sez. unite 24823/2015, le garanzie di cui all’art. 24 “attengono, testualmente, all’ambito giudiziale”, nè l’art. 111 Cost., in quanto il giudizio tributario, pur nella sua particolarità, è comunque rispettoso del principio della c.d. “parità delle armi”, giacchè, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, il potere di introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso d’indagine amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al contribuente.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda, anche all’esame delle questioni rassegnate in appello e ritenute assorbite e al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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