Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3950 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3950 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 27825/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
ieaís;
– ri.col-rante contro
<9)
Costruzioni Vartolo S.r.l. in liquidazione, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore Malagò Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Berengario n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Paola
Cecchetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Data pubblicazione: 19/02/2014 Martini, giusta delega in atti;
- controri corrente - e sul ricorso n. proposto da:
Costruzioni Vartolo S.r.l. in liquidazione, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore Malagò Berengario n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Paola
Cecchetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Martini, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale - contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
- intimata - avverso la sentenza n. 611/39/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di
Latina, depositata il 28 ottobre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l'Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la
ricorrente; 2 Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, Via udito l'Avv. Domenico Martini, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità
o in subordine rigetto del ricorso incidentale. Con l'impugnata sentenza n. 611/39/08, depositata il 28
ottobre 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, sez. staccata di Latina, pronunciando
sull'appello proposto dalla contribuente Costruzioni
Vartolo S.r.l., in riforma della decisione n. 106/04/07
della Commissione Tributaria Provinciale della stessa
città, annullava l'avviso di accertamento n.
RC4930400656 col quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione a' sensi dell'art. 39, comma l,
lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 costi per
operazioni inesistenti ammontanti a e 1.000.000,00 e oltreché ricavi non dichiarati ammontanti a
354.976,00, relativamente all'anno d'imposta 2002.
La CTR, giudicata dapprima infondata l'eccezione
formulata dalla contribuente di difetto di motivazione
dell'impugnato avviso, in quanto la "società ha potuto
svolgere compiutamente le proprie deduzioni, contestazioni e difese", statuiva in secondo luogo che
le circostanze allegate dall'Ufficio non erano da sole
"sufficienti ad integrare quelle presunzioni gravi
precise e concordanti" idonee a dar dimostrazione
dell'esistenza dei ricavi non contabilizzati; e, in
3 Fatto terzo luogo, discutendo la ripresa dei costi ritenuti
fittizi, pur dopo aver osservato che a riguardo era da
ritenersi "fondata la statuizione dei giudici di primo
grado" che avevano respinto il ricorso della
contribuente, la CTR dichiarava però che l'accertamento
era da giudicarsi comunque illegittimo perché avvenuto all'art. 9, comma 9, 1. 289/2002 (condono tombale)"; la
CTR, con un'ulteriore ultima ratio decidendi, rilevato che identici costi relativi al medesimo fornitore ma
relativi al successivo anno d'imposta 2003 non erano
stati ripresi a tassazione, statuiva che per questa
ragione andava considerata "nel complesso
contraddittoria l'attività accertativa posta in
essere".
Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi.
La contribuente resisteva con controricorso, proponendo
a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato
ad un unico mezzo.
Diritto 1. Ex art. i ricorsi principale e 335 c.p.c. incidentale devono esser riuniti.
2. Col terzo motivo di ricorso, ma da esaminarsi preventivamente pel suo carattere logico giuridico
preliminare, l'Agenzia delle Entrate censurava la
sentenza a' sensi dell'art. 360, comma l, n. 4, c.p.c.
deducendo, in rubrica, "Violazione dell'art. 56 d.lgs. 4 "in espressa violazione alle prescrizioni di cui n. 546/1992"; questo perché, secondo l'Agenzia delle
Entrate, costituiva error in procedendo la statuizione
della CTR per cui l'avviso di accertamento andava
giudicato illegittimo perché condotto in violazione
dell'"art. 9, comma 9, 1. 289/2002 (condono tombale)",
in quanto non era stata oggetto di gravame la pronuncia parola; il quesito sottoposto era: "se violi l'art. 56
d.lgs. 546/1992 la sentenza della CTR che, in riforma
della decisione di primo grado, annulli un avviso di
accertamento (con cui l'Ufficio aveva disconosciuto
l'esistenza di costi ritenuti afferenti ad operazioni
ad operazioni oggettivamente inesistenti) in ragione di
un vizio di legittimità (i costi contestati risultavano
documentati da fatture passive emesse nell'annualità
immediatamente precedente oggetto di cosiddetto condono
tombale) formulato dal contribuente nell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado e dallo stesso
non riproposto nell'atto d'appello".
Il motivo è fondato, con le precisazioni appresso.
In effetti, il richiamo operato all'art. 56 d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 è improprio. E ciò in quanto la
disposizione in parola disciplina esclusivamente l'attività processuale dell'appellato in tema di
selezione della materia del contendere (Cass. sez.
trib. n. 13695 del 2009; Cass. sez. trib. n. 1545 del
2007). Il vizio, peraltro, è stato correttamente
dedotto in fatto laddove si è censurata la CTR per aver
deciso su di un mezzo di gravame non proposto e cioè 5 della CTP di rigetto dell'eccezione di illegittimità in laddove si è denunciato che la CTR ha pronunciato petita extra e quindi in violazione dell'art. 112 c.p.c. contenente l'affermazione del principio cosiddetto di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Il
motivo è fondato perché come si rileva dalla lettura
dell'atto d'appello proposto dal contribuente - e che trascrivere in ricorso - la prima sentenza non era
stata gravata sullo specifico punto e col conseguente
passaggio in giudicato.
3. Col primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a' sensi dell'art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, "Violazione degli
artt. 2697 e 2729 c.c.; 39, comma l, lett. d), d.p.r.
n. 600/1973; 54 d.p.r. n. 633/1972; 4 e 5, d.lgs. n.
446/1977"; a riguardo, dopo aver ricordata la
giurisprudenza formatasi in tema di accertamento
analitico induttivo per cui quest'ultimo deve
considerarsi legittimo pur in presenza di contabilità
formalmente corretta in caso di riscontro comportamenti
irragionevolmente antieconomici e per cui
l'accertamento analitico induttivo in parola dà luogo
ad una presunzione legale che il contribuente può
vincere esclusivamente a mezzo di contraria rigorosa
prova, l'Agenzia delle Entrate reputava che la CTR
avesse violato le norme in esponente "non avendo la
società in epigrafe fornito alcuna giustificazione
circa la razionalità della propria condotta"; il
quesito sottoposto era: "se violi gli artt. 2697 e 2729 6 l'Agenzia delle Entrate ha avuto cura di integralmente c.c.; 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973; 54
d.p.r. n. 633/1972; 4 e 5, d.lgs. n. 446/1977 - alla
cui stregua deve riconoscersi al comportamento
antieconomico del contribuente esercente l'attività di
impresa la natura di presunzione grave, precisa e
concordante, dell'esistenza di maggiori ricavi non ex se la rettifica di quanto indicato in dichiarazione ai fini IRPEG, IRAP ed IVA la sentenza che ritenga illegittimo un avviso di
accertamento (con cui l'Ufficio aveva contestato ad
un'impresa di costruzioni di aver contabilizzato, in
relazione ad una pluralità di cantieri, costi per
lavorazioni eseguite da terzi superiori ai ricavi
costituiti dai compensi versati dai committenti, nonché
di avere, conseguentemente, indicato nella
dichiarazione una perdita di esercizio), in quanto
l'affermazione secondo cui un'attività imprenditoriale,
caratterizzata dall'acquisizione di commesse e dalla
loro materiale esecuzione da parte di terzi mediante
appositi contratti di subappalto, porta (di norma) alla
realizzazione di utili, sarebbe contraria ai dati di
comune esperienza".
Il motivo è fondato.
Come noto, la ripresa fiscale a' sensi dell'art. 39,
comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600, cit., è consentita
anche in presenza di contabilità formalmente corretta
quando si ravvisi una condotta irragionevolmente
antieconomica (Cass. sez. trib. n. 13915 del 2009;
Cass. sez. trib. n. 20422 del 2005); e siccome avvenuto 7 dichiarati, legittimante nella concreta fattispecie all'esame, in cui i costi
superavano i ricavi e la redditività era irrisoria;
così, difatti, è stato evidenziato nell'avviso che
l'Agenzia delle Entrate ha avuto cura di trascrivere; e
l'enorme ammontare dei costi e la minima percentuale di
redditività, non sono fatti contestati. E' noto altresì giurisprudenza di questa Corte, incide sulla
ripartizione dell'onere della prova. E, ciò, nel senso
che spetta al contribuente la rigorosa dimostrazione
della realtà di quelle anomalie che hanno dato luogo ad
una irragionevole conduzione antieconomica dell'impresa
(Cass. sez. trib. n. 7871 del 2012; Cass. sez. trib. n.
13915 del 2009).
Fatte le superiori premesse serve evidenziare, come si
è avuto cura di trascrivere in narrativa, che la CTR ha
perciò erroneamente ritenuto di dover porre in capo
all'Amministrazione la dimostrazione dell'inesistenza
dei costi e dell'esistenza dei ricavi recuperati a
tassazione. E questo la CTR ha particolarmente fatto
laddove ha ritenuto di annullare l'avviso perché
l'Ufficio non aveva provato fatti "sufficienti ad
integrare quelle presunzioni gravi precise e
concordanti" idonee a dar dimostrazione dell'esistenza
dei ricavi non contabilizzati ovvero laddove la CTR ha
altresì statuito che l'Ufficio non era riuscito a dar
prova dei costi fittizi perché non era stata fatta
analoga contestazione per l'anno d'imposta successivo.
4. Assorbiti gli altri motivi. 8 che la ripresa in parola, secondo consolidata 5. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale condizionato, la contribuente censurava la sentenza a'
sensi dell'art. 360, comma l, n. 3 e 5, c.p.c.
deducendo, in rubrica, "Violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, comma 3, 1. 241 del 1990, dell'art. 7 1.
n. 212 del 2000 e dell'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973"; avviso doveva ritenersi illegittimo per difetto di
motivazione in quanto l'Ufficio "ha fondato, nel caso
di specie, l'inesistenza delle operazioni fatturate
dalla ditta Simonella attraverso un mero rinvio ai
propri rilievi del processo verbale di constatazione
senza alcuna specificazione della tipologia di
accertamento eseguita"; e poi perché, nel PVC fonte
d'innesco dell'impugnato avviso, era stata utilizzata
"una motivazione per relationem ad un altro atto, non
conosciuto dalla contribuente (PVC redatto dall'Agenzia
delle Entrate nei confronti della ditta Simonella)"; e
tutto ciò, peraltro, continuava la contribuente, aveva
reso l'impugnato avviso, oltre che appunto privo di una
valida motivazione, anche "privo pure di un valido
supporto probatorio, ove si consideri che le predette
risultane non sono mai state prodotte agli atti del
giudizio"; il quesito sottoposto era: "se violi gli
artt. 3, comma 3, 1. 241 del 1990, dell'art. 7 l. n.
212 del 2000 e dell'art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, la
sentenza della CTR che ritenga legittimo un avviso di
accertamento, privo dell'indicazione del metodo di
accertamento adottato, e senza allegare la nota 9 questo perché, secondo la contribuente, l'impugnato dell'Ufficio di Velletri, le cui risultanze sono state
ai fini dell'accertamento, limitandosi a sostenere che
«nel caso di specie, l'Ufficio è riuscito ad offrire i
motivi che hanno portato all'accertamento del maggior
reddito di impresa a carico della società, basandosi su
un accesso di propri funzionari presso l'azienda, con conclusioni a fronte delle quali l'amministratore della
società ha potuto svolgere compiutamente le proprie
deduzioni, contestazioni e difese, il tutto
cristallizzato in un PVC>>”.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la
ratio
decidendi dell’impugnata sentenza, la quale ha statuito
nel senso che l’avviso d’accertamento contenesse una
motivazione sufficiente in quanto la “società ha potuto
svolgere compiutamente le proprie deduzioni,
contestazioni e difese”;
ratio
decidendi
che, non
essendo stata oggetto di gravame, è quindi passata in
giudicato (Cass. sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez.
trib. n. 23946 del 2011).
6. Alla cassazione della sentenza deve seguire il
giudizio di rinvio, per l’accertamento degli ulteriori
fatti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo e terzo
motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli
altri; respinge il ricorso incidentale condizionato;
cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, altra sezione, che nel
10
conseguente ispezione documentale, traendo delle
decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori
principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2013