Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3950 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14720-2018 proposto da:

COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo STUDIO

LEGALE E TRIBUTARIO LTPARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO APICE;

– ricorrente –

contro

ROSAI PONTINI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 866, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCA ALBANESE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6734/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal Comune di Aprilia avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dalla ROSAI Pontini Società Agricola Semplice contro l’avviso di accertamento relativo a Tarsu per l’anno 2006. Premesso che l’area oggetto di accertamento, in quanto destinata alla coltivazione di rose e uva, era area eminentemente agricola, la CTR confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto che i rifiuti provenienti da tale attività costituivano rifiuti speciali che non rientravano nelle categorie previste dal regolamento comunale e che non potevano, quindi, in quanto tributi assimilati ai rifiuti urbani, essere sottoposti a tassazione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 9 maggio 2018, il Comune di Aprilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il Comune di Aprilia, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), per avere erroneamente la CTR ritenuto che i rifiuti prodotti dalla società, alla stregua del regolamento comunale, non fossero assimilati ai rifiuti urbani e quindi non soggetti a tariffa.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 35, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la tipologia di rifiuti prodotti dalla società risultavano, sulla base del regolamento comunale, assimilati ai rifiuti urbani e quindi soggetti a tariffa.

Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c, n. 1, non avendo la sentenza impugnata deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Giova premettere che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto della L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 30, abrogativo della L. n. 146 del 1994, art. 39, venendo meno l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella Delib. Cipe del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 20, lett. g), attributivo ai comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicchè, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (Cass. n. 22223 del 2016). Va, inoltre, osservato che, in tema di Tarsu, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7,10 e 21, (applicabili anche ai periodi di imposta dal 2005 al 2008), sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene (Cass. n. 9214 del 2018).

Nella specie, risulta dalla Delib. del Consiglio Comunale n. 35 del 1998, che il Comune di Aprilia ha deliberato l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, non pericolosi, in relazione (tra l’altro) ai materiali elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della Delib. interministeriale del 27 luglio 1984, tra i quali figurano: scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici; imballaggi in genere; sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet; carta plastificata, metallizzata, adesiva; frammenti e manufatti di vimini e di sughero.

Tali materiali possono ritrovarsi nell’attività di lavorazione e imballaggio delle rose e di lavorazione delle uve nonchè di imbottigliamento, etichettatura e vendita delle bottiglie di vino.

A fronte delle deduzioni in tal senso formulate dal Comune sin dal primo grado di giudizio, la CTR si è limitata ad affermare apoditticamente che l’area oggetto di accertamento, destinata alla coltivazione di rose e di uva, era eminentemente agricola, senza valutare in concreto l’attività svolta in loco ed escludendo in toto che i rifiuti prodotti fossero compresi nel regime tariffario previsto dalla delibera comunale.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla contribuente anche in memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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