Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3950 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24299-2015 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS),in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1415/06/2015 del 10/11/2014 della Commissione

Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato della controricorrente Maria Claudina Sponti, per

delega dell’avvocato Puri, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.B. ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ne ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che, dichiarato estinto il giudizio (avente ad oggetto impugnazione di cartella) per intervenuto sgravio, aveva disposto la compensazione delle spese.

Il Giudice di appello riteneva corretta la disposta compensazione delle spese alla luce del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 ed, a sua volta, compensava le spese.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.

3. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

4. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.Il motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19947 del 21/09/2010, id. n. 9174 del 21/04/2011) secondo cui: in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1 medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte dei giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dall’art. 46, comma 3 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della corte costituzionale n. 274 del 2005.

5. Nel caso in specie la sentenza gravata si è discostata dai superiori principi avendo ritenuta corretta e disposto, a sua volta, la compensazione delle spese solo alla luce del disposto, non più operante dell’art. 46 cit., senza motivare in alcun altro modo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92 c.p.c., comma 2, la deroga al principio di soccombenza (v. Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014; SS.UU. n. 2572 del 2012).

6. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. per la regolamentazione delle spese, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto devoluto al Giudice di merito.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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