Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3950 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15170-2018 proposto da:

M.Z., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1180/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con atto trasmesso a questa Corte dall’Ufficio matricola della Casa circondariale Mario Gozzini di Firenze e sottoscritto personalmente dalla parte, ivi detenuta, M.Z. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze del 23.11.2017, resa nel contraddittorio con l’Inal ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno biologico di cui al D.Lgs n. 38 del 2000 come conseguenza degli infortuni sul lavoro riportati in data 24.11.2010 e 19.7.2013.

2. Il ricorso non risulta notificato all’Inail.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è inammissibile poichè proposto dalla parte personalmente, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma dell’art. 82 c.p.c., comma 3 e art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3, lett. d), ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 6, comma 3, lett. c), ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. n. 26133 del 11/12/2014, n. 23925 del 27/12/2012).

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva dell’Inal.

3. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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