Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 395 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 13/01/2010), n.395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21025-2008 proposto da:

EQUITALIA S.P.A. – GRUPPO EQUITALIA S.P.A. ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO GIOVANNI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MONTEGRAPPA LUXURY COMPLEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

MONTEGRAPPA LUXURY COMPLEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN BONIS, A2A

S.P.A.;

– intimati –

e

MONTEGRAPPA LUXURY COMPLEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN BONIS, in

persona del Liquidatore M.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE DI TRASTEVERE 203, presso l’avvocato

PANZARANI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato PERGAMI

FEDERICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA S.P.A. – GRUPPO EQUITALIA S.P.A. ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO GIOVANNI,

giusta procura in calce al ricorso

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

FALLIMENTO MONTEGRAPPA LUXURY COMPLEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, A2A

S.P.A.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GRECO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PERGAMI che ha chiesto il rigetto e chiede l’inammissibilità dei

documenti prodotti e notificati dalla parte ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi

e l’inammissibilità della produzione documentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Equitalia Lecce S.p.a. proponeva reclamo avverso il decreto,emesso in data 27 marzo 2008, con il quale il Tribunale di Milano aveva disposto la chiusura del fallimento della società “Montegrappa Luxury Complex S.r.l. in Liquidazione”.

Si costituivano in giudizio la società “Montegrappa Luxury Complex S.r.l. in Liquidazione” e la A 2 A S.p.a. (già A.E.M. S.p.a.). La Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile il reclamo per carenza assoluta di motivazione.

Rilevava a tale proposito che l’Equitalia Lecce, per censurare il provvedimento del tribunale, dopo aver riferito di aver depositato, in data 28 marzo 2008, presso la cancelleria del Tribunale di Milano, ricorso per insinuazione passiva nella procedura fallimentare in esame, per un credito di complessivi Euro 2.733.025,50, e che in data 27 marzo 2008 il predetto tribunale aveva emesso decreto di chiusura del fallimento, si era limitata ad affermare che “il provvedimento di chiusura del fallimento della soc. Montegrappa Luxury Complex S.r.l., in liquidazione, così come emesso, appare illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi della Soc. Equitalia Lecce S.p.a., creditrice peraltro di un così sensibile importo” senza nulla dire in ordine alle ragioni per cui il provvedimento reclamato avrebbe dovuto essere revocato con riapertura del fallimento.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’Equitalia Lecce spa sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso M.L. che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente si duole con il primo motivo di ricorso che la Corte d’appello, in violazione dell’art. 26, L. Fall., abbia dichiarato il reclamo inammissibile in quanto immotivato dal momento che il predetto art. 26, L. Fall. stabilisce solo che il reclamo deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali esso si basa senza necessità che vi siano motivi specifici d’impugnazione.

Con il secondo motivo censura la decisione laddove ha ritenuto che la presentazione dell’istanza di insinuazione tardiva non è prevista come uno dei casi di riapertura del fallimento.

Con il terzo motivo di ricorso contesta l’affermazione dei decreto impugnato laddove ha ritenuto che il ritardo nella emissione del ruolo non costituisce giustificazione per il ritardo nella proposizione della istanza tardiva di ammissione al passivo da parte del Concessionario.

Il fallimento, con l’unico motivo di ricorso incidentale contesta la compensazione delle spese di giudizio.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Sempre in via preliminare ,va dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata in cancelleria, in data 24.9.09, dalla Equitalia spa, non afferendo la stessa alle ipotesi consentite dall’art. 372 c.p.c.. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Invero, la pronuncia impugnata, laddove rileva che il reclamo è privo di motivazione ,essendosi limitato a richiamare il pregiudizio subito da Equitalia Lecce spa per effetto della chiusura del fallimento, fa evidente riferimento al costante orientamento espresso da questa Corte che, sul presupposto che , in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 118, L. Fall. nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura (Cass. 3819/01), sicchè la chiusura del fallimento può essere dichiarata nei casi previsti dall’art. 118 L.F., nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di credito al passivo (cfr. Cass. 1961/1990; 2186/1991; 3500/1993; 9506/1995, 3819/2001), ha in più di una occasione precisato che la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo (ex art. 119, comma 2, L. Fall.) è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei “casi di chiusura” previsti dai nn da 1) a 4) dall’art. 118 L. Fall. ed il reclamo contro il “decreto di chiusura” è dato per porre in discussione – appunto – la ricorrenza in concreto dello specifico “caso”, rispetto al quale deve altresì valutarsi la legittimazione e l’interesse alla speciale impugnazione. (Cass. 3819/01).

In tal senso, è stata affermata la carenza di legittimazione a proporre il ricorso in capo a quei soggetti che non risultano essere creditori ammessi al passivo e che con l’opposizione non contestino la sussistenza in concreto di una delle ipotesi di chiusura di cui all’art. 118, L. Fall., ma facciano valere come ostacolo alla “chiusura”, in contrasto con l’automatismo al quale è informata la disciplina dell’epilogo della procedura, la pendenza della controversia da essa promossa (Cass. 3819/01).

Nel caso di specie dunque,il motivo non può trovare accoglimento, non avendo in alcun modo la società ricorrente dedotto l’insussistenza di una delle condizioni per procedere, ai sensi dell’art. 118, L. Fall., alla chiusura del fallimento.

Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo di ricorso, gli stessi sono inammissibili in quanto investono due capi del decreto che sono del tutto estranei alla ratio decidendi su cui è basato il rigetto del reclamo. E’ infatti evidente che, una volta dichiarato inammissibile il reclamo, nessuna ulteriore pronuncia doveva essere emanata in ordine alla possibilità di riapertura del fallimento ed alla addebitabilità o meno alla parte della tardiva proposizione dell’istanza di ammissione tardiva al fallimento. Il ricorso principale va dunque rigettato.

Il ricorso incidentale si rivela inammissibile.

Invero la Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese in base alla peculiarità e novità della questione. Trattasi di una valutazione discrezionale che, quanto meno in relazione alla peculiarità del caso, appare ragionevolmente giustificata, onde il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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