Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 395 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.10/01/2017),  n. 395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29735/2015 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIRO CENTORE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2604/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa e depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, L.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, del 17 giugno 2015, che rigettava il suo gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città (del 26 febbraio 2013), che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dallo stesso L. contro la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor per il risarcimento dei danni patiti a seguito di intervento chirurgico;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il L. ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che il Collegio condivide la proposta del relatore, con la precisazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non rigettato;

che, con l’unico mezzo, è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “in rapporto” all’art. 1218 c.c., e “in rapporto al richiamo illogico e depistante di giudizi e valutazioni inesistenti nelle relazioni del c.t.u. e tali da dar luogo ad una motivazione negativa e mistificatoria di carattere decisionale quale è quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano”;

che il motivo, e con esso l’intero ricorso, è (manifestamente) inammissibile, giacchè con esso si veicolano censure afferenti tutte alla ricostruzione della questio facti, che, come tali, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge (là dove, del resto, in ricorso si assume che la Corte di appello muove da premesse in iure corrette e condivisibili) e che, dunque, avrebbero potuto, semmai ed eventualmente, essere suscettibili di censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente;

che, tuttavia, le doglianze non soltanto sono in parte calibrate sul paradigma del previgente (e non applicabile ratione temporis) n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e, in parte, deducenti un vizio revocatorio (là dove si assume che la Corte di appello si sarebbe fondata su contenuti della c.t.u. non rispondenti a quelli reali), ma il ricorso neppure avrebbe potuto essere sostenuto da censure deducibili sotto il profilo del vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè non proponibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sussistendo sull’accertamento in fatto una cd. “doppia conforme” ed essendo l’appello stato instaurato successivamente all’11 settembre 2012;

che il ricorrente, con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ha eccepito il contrasto del vigente art. 380 bis c.p.c. (introdotto dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168) con l’art. 24 Cost., per esser stata prevista: 1) “la Camera di Consiglio e non la pubblica udienza”; 2) “la esclusione del difensore, così come tradizionalmente interveniva, per una illustrazione e delle tematiche di fatto e di diritto proposte con il ricorso”; 3) “una semplice proposta, di accoglimento o meno, del proposto ricorso e da parte del Signor Consigliere Relatore”;

che tale disciplina, ad avviso del L., sarebbe limitativa del diritto di difesa, “esercitabile solo in “pubblica udienza”, con illustrazione e replica, anche orale, alle osservazioni della on.le Procura o a quelle di parti resistenti o addirittura su invito della stessa Corte”, là dove, inoltre, sussisterebbe una “difficoltà tecnica” a poter replicare alla “proposta” del relatore, “particolarmente quando interviene in termini semplici e non adeguatamente motivati”;

che la prospettata questione è manifestamente infondata sotto tutti gli evocati profili di censura;

che giova premettere che l’intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla L. n. 197 del 2016, è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell’ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all’art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), della ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, dell’effettività della tutela giurisdizionale;

che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni de iure condendo, provenienti dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all’esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio di legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 380 bis, 380 bis, 1 e 380 ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario, “non partecipato” e da definirsi tramite ordinanza (in luogo della celebrazione dell’udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste essenzialmente per le cause “dalla particolare rilevanza della questione di diritto”);

che, tanto premesso, occorre osservare che il principio di pubblicità dell’udienza – di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Carta Fondamentale, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall’art. 6 CEDU – non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011);

che una siffatta deroga – anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le tante e più di recente, sentenza 21 giugno 2016, Tato Marinho c. Portogallo), seguiti da un costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19947; Cass., 16 marzo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass., 5 maggio 2016, n. 9041) – è consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione dell’ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non “di fatto”, tramite una trattazione rapida dell’affare, non rivestente peculiare complessità;

che in tal senso, come accennato in precedenza, viene a declinarsi la disciplina dell’art. 380 bis c.p.c. (sul modello di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall’art. 611 c.p.p.), funzionale alla decisione, in sede di legittimità (quale giudizio che, oltre a non postulare in sè profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante la modifica del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a quello sul vizio di “motivazione”, resecato nei confini indicati dall’esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi che si presentino, all’evidenza (“a un sommario esame”: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall’art. 375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (ex art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata;

che, proprio sotto tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all’art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.;

che l’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., si mostra come l’esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell’ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n. 152 del 2016), tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla L. n. 197 del 2016;

che, infine, la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. – in luogo della relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380 bis c.p.c. – appartiene anch’essa all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacchè trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sè, ove rimanga confinata nell’alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio;

che, peraltro, ove il Collegio intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio (cd. “decisione della terza via”), la virtualità interpretativa dello stesso art. 380-bis c.p.c. – secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della stessa norma, non inibita dalla formulazione testuale, nella sua significanza linguistica – è tale da consentire il ripristino dell’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384 c.p.c., comma 3, (come, del resto, riconosciuto, a livello di auspicata prassi applicativa del nuovo rito, dagli stessi attori del processo nel Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione, Consiglio Nazionale Forense ed Avvocatura generale dello Stato, siglato il 15 dicembre 2016);

che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Fondazione, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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