Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 395 del 10/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 395 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 24411-2012 proposto da:
TRAJNA CLEMENTINA TRJCMN50T41G273L, in proprio e quale
unica erede legittima della madre NAPOLI GIUSEPPINA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 2,
presso lo studio dell’avvocato BOMBARDIERI LEANDRO,
rappresentata e difesa dall’avvocato RONDELLI SABRINA;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

Data pubblicazione: 10/01/2014

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape
legis;

resistente

avverso il decreto n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 09/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato CLEMENTINA TRAJNA, con delega
dell’avvocato SABRINA RONDELLI difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

l

i

IN FATTO
Con ricorso del 21.4.2011 Clementina Trajna, in proprio e quale erede di
Giuseppina Napoli, adiva, insieme con altri, la Corte d’appello di
Caltanissetta per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al

2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848155, per
l’eccessiva durata di un processo civile svoltosi innanzi al Tribunale di
Agrigento dal 1998 al 2009.
Con decreto del 9.3.2012 la Corte territoriale adita, accolta la domanda
degli altri ricorrenti, rigettava quella proposta da Clementina Trajna, ritenendo
che Giuseppina Napoli non fosse stata parte del processo presupposto.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Clementina Trajna, in base a due
motivi.
Per il Ministero della Giustizia l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato un “atto di costituzione”, allo scopo di partecipare alla discussione
della causa.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazIcne dell’art.
2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 89/01 e dell’art. 6, paragrafo 1 della
Convenzione EDU. Deduce al riguardo che la Corte territoriale ha errato nel
rigettare la domanda, posto che sia Clementina Trajna, sia Giuseppina Napoli
(deceduta nel 2007) erano state parti nel processo presupposto, nel quale
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pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo

erano intervenute con atto del 19.1.1998, anteriore alla prima udienza di
comparizione delle parti.
2. – Il secondo motivo espone il vizio d’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non

di Clementina Trajna e di Giuseppina Napoli al giudizio presupposto,
nonostante ciò emergesse anche dalla sentenza del Tribunale di Agrigento che
l’aveva definito.
3. – Le suddette censure, da esaminare congiuntamente per la comune
inerenza alla medesima questione, sono inammissibili perché prospettano,
nonostante le rispettive intitolazioni ex art. 360 c.p.c., un errore di fatto
revocatorio.
Infatti, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado,
impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo
denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” – un
tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i
presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato
dall’art. 395 cod. proc. civ.; né l’impugnabilità in cassazione dell’eventuale
sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma,
cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore
di diritto (Cass. nn. 10066/10 e 11276/05).
4. – Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento, atteso che il mezzo
d’impugnazione esperibile sarebbe stata la revocazione ex art.

n. 4 c.p.c.

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avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla ritenuta non partecipazione

e non il ricorso per cassazione. Di qui la conseguente declaratoria
d’inammissibilità.
5. – Nulla per le spese, non avendo l’Avvocatura generale dello Stato
svolto, ma solo preannunciato la propria attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

P. Q. M.

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