Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 395 del 10/01/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 395 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 22325-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

DI MAIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2012
475

VALLE SCRIVIA 37, presso lo studio dell’avvocato
CRISTIANA RAMPOTTI, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARCO TONASSI, BORTONE GIUSEPPE con studio
in FORMIA PIAllA DELLA VITTORIA 3, (avviso postale),
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 10/01/2013

– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

498/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.

FRANCESCO TERRUSI;

Ritenuto che l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso
per cassazione, con due motivi, nei confronti della
sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio,
sez. dist. di Latina, che ha confermato la decisione di
primo grado, della locale commissione provinciale, di
accoglimento di un ricorso di Luigi Di Maio avverso un

ai fini irpef, per l’anno 1998, il reddito di
partecipazione del medesimo nella società “Di Maio
serramenti s.n.c. di Di maio Tommaso & c.”;
– che al ricorso per cassazione l’intimato ha resistito
con controricorso e successiva memoria;
– che il resistente ha presentato domanda di definizione
della lite pendente, ai sensi dell’art. 39, 12 0 co., del.
d.i. n. 93 del 2011, con v. in 1. n. 111 del 2011;
– che è pervenuta la comunicazione dell’amministrazione
finanziaria attestante la regolarità della domanda stessa
e la correlata effettuazione dell’integrale pagamento di
quanto dovuto;
– che pertanto la controversia devesi considerare definita
nei sensi di legge;
– che la definizione comporta l’estinzione del giudizio,
rientrando tra i casi specifici di cessazione della
materia del contendere di cui all’art. 46 del d. lgs. n.
546/1992;
– che tanto determina il venir meno di ogni effetto della
sentenza impugnata in questa sede;

avviso di accertamento con il quale era stato rettificato,

.’SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SP:NS1
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MALUZIA
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che le spese dell’intero giudizio restano a carico della

parte che le ha anticipate;
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta
definizione della pendenza tributaria.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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