Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 19/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 19/02/2018, (ud. 13/12/2017, dep.19/02/2018),  n. 3949

Fatto

Il Tribunale di Macerata, con decreto depositato il 19 novembre 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della A.G. s.n.c., nonchè dei soci illimitatamente responsabili A.G. e M.C., promossa dalla Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., in relazione ai crediti per canoni scaduti e rimasti insoluti, oltre interessi, vantati per la locazione finanziaria di beni mobili stipulata dalla MPS Commerciale Leasing s.p.a., dante causa dell’opponente.

Ritenne il giudice di merito di respingere integralmente il gravame, non avendo l’opponente prodotto in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto di locazione finanziaria.

Avverso il detto provvedimento del tribunale MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria della Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi.

Non ha spiegato difese il fallimento intimato.

Fissata su proposta del consigliere relatore adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., il Collegio ha quindi ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo erroneamente il tribunale ritenuto, da un lato, necessaria la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi al rapporto e, dall’altro, non sufficiente il piano di ammortamento allegato al contratto di leasing stipulato dalle parti, pure prodotto in giudizio.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il giudice di merito, nonostante la contumacia della curatela opposta, ha d’ufficio rilevato l’inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare il credito vantato.

2. Il primo motivo è fondato.

Com’è noto, secondo il costante orientamento di questa Corte (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza del titolo, ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all’obbligato l’onere di provare di avere adempiuto (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass. 12/04/2006, n. 8615).

Nella vicenda all’esame è incontroverso che la società mandante dell’odierna ricorrente, avanzò istanza di insinuazione allo stato passivo del fallimento intimato, per i canoni scaduti vantati in forza di un contratto di leasing mobiliare, stipulato con l’utilizzatrice quando quest’ultima era ancora in bonis.

Dunque, per dimostrare il credito vantato era sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l’indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore all’obbligazione pecuniaria e restando onere di quest’ultimo dimostrarne l’esatto adempimento.

Nè è consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall’art. 1823 e segg. c.c. e, dall’altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al valore del c.d. “estratto del saldaconto”, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, ex art. 102, convertito dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, nell’ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente.

3. Il secondo motivo resta assorbito.

4. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad allegare l’inadempimento dell’utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest’ultimo dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute”.

P.Q.M.

Assorbito il secondo, accoglie il primo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

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