Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3949 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 25509/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale pro

tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente –

3653
contro
Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c.;

– intimata contro
Equitalia Nomos S.p.A.;

– intimata –

Data pubblicazione: 19/02/2014

contro
Monducci Paola, assuntore del Concordato Fallimentare
Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c., elettivamente
domiciliata in Roma, Via delle Belle Arti n. 7, presso
lo Studio dell’Avv. Giuseppe Ambrosio, rappresentata e

calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 85/05/08 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
27 agosto 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Giuseppe Ambrosio, per delega dell’Avv.
Pier Luigi Grana, per la contro ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso “stante il giudicato su cui
è basata la cartella”.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 85/05/09, depositata il 27
agosto 2009,

la Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 316/07/07 della Commissione

2

difesa dall’Avv. Pier Luigi Grana, giusta delega in

Tributaria Provinciale di Modena che aveva accolto il
ricorso proposto dal Fall. Fin Sat di Bonomi Matteo &
C. S.n.c. avverso la cartella di pagamento INVIM 1991
notificata il 13 luglio 2006 a seguito di sentenze in
giudicato 1’8 ottobre 2000.
Secondo CTR l’Ufficio era difatti da ritenersi decaduto

avvenuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo; e
ciò, sempre secondo la CTR, in ragione della
circostanza che anche la riscossione dell’imposta
iudice

sub

era da giudicarsi disciplinata dall’art. 17,

comma 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, questo nella
formulazione applicabile ratione temporis.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Resisteva con controricorso Monducci Paola, assuntore
del Concordato Fallimentare Fin Sat di Bonomi Matteo &
C. S.n.c.,

in limine

eccependo l’inammissibilità

dell’impugnazione ex adverso.
Il concessionario Equitalia Nomos S.p.A. non si
costituiva e nemmeno si costituiva la evocata
contribuente Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c.
All’udienza la Corte – a’ sensi dell’art. 291 c.p.c. disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti
della contribuente Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c.
La causa veniva perciò rinviata a nuovo ruolo.

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dalla riscossione perché l’iscrizione a ruolo non era

,
Eseguita la rinnovazione, veniva fissata la nuova
udienza di discussione.
La controricorrente Monducci Paola, assuntore del
Concordato Fallimentare Fin Sat di Bonomi Matteo & C.
S.n.c., si avvaleva della facoltà di depositare
memoria.

1. L’assuntore ha dapprima eccepito l’inammissibilità
dell’avversario gravame, sostenendo essersi verificato
il passaggio in giudicato della sentenza della CTR; e
questo perché, sempre secondo l’assuntore, l’Agenzia
delle Entrate avrebbe erroneamente proposto ricorso per
cassazione nei confronti della contribuente Fin Sat di
Bonomi Matteo & C. S.n.c. in persona del suo legale
rappresentante

pro tempore,

anziché nei confronti

dell’assuntore medesimo quale unico legittimato a
resistere nel presente giudizio di legittimità;
peraltro, ancora secondo l’assuntore, il ricorso per
cassazione sarebbe stato anche erroneamente notificato
alla contribuente Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c.
nel domicilio eletto presso lo Studio del difensore in
precedenza costituitosi davanti alla CTR per il
Fallimento Fin Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c.,
difensore peraltro successivamente costituitosi davanti
alla CTR per l’assuntore al fine di proseguire il
processo dopo la chiusura del fallimento a seguito
dell’omologazione del concordato; infine, in memoria,
l’assuntore osservava che, nonostante l’eseguita
rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione

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Diritto

nei confronti della contribuente Fin Sat di Bonomi
Matteo & C. S.n.c., il vizio d’inammissibilità del
ridetto ricorso non poteva intendersi sanato e ciò a
cagione

della

mancata

tempestiva

notificazione

all’assuntore medesimo appunto quale unico legittimato
a resistere nell’attuale giudizio di legittimità.

Deve esser premesso che il credito fiscale di cui si
discute è stato insinuato a passivo con riserva e che
secondo la pacifica affermazione della CTR il credito
medesimo è stato positivamente accertato
iurisdictionis

ratione

dal giudice tributario a’ sensi

dell’art. 88 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 con
sentenze in giudicato. Il credito in parola potrebbe
essere perciò dovuto o dalla contribuente Fin Sat di
Bonomi Matteo & C. S.n.c. in caso quest’ultima non sia
stata integralmente liberata per clausola concordataria
omologata, questo perché in tale ipotesi l’assuntore
sarebbe un semplice garante a’ sensi ex art. 136 s.
legge fallimentare, nel testo applicabile
temporis;

ratione

ovvero, il credito fiscale potrebbe essere

invece dovuto dal solo assuntore se la contribuente
fosse stata integralmente liberata dell’obbligazione a’
sensi dell’art. 137, comma 4, legge fallimentare,
ancora nel testo applicabile

ratione temporis.

Ed è

noto che unicamente in quest’ultimo caso, quello cioè
della integrale liberazione del fallito
dall’obbligazione, viene a realizzarsi la fattispecie
della successione a titolo particolare nel diritto

5

L’eccezione è infondata.

controverso a’ sensi dell’art. 111, comma 1 e 3, c.p.c.
con conseguente continuazione del processo tra le parti
originarie e con possibilità dell’assuntore di
intervenire in via autonoma. Diversamente, quando cioè
il fallito non sia stato liberato, l’assuntore garante
non può succedere nel diritto controverso (Cass. sez. I

Peraltro, per causa un evidente difetto di
autosufficienza, l’assuntore qui intervenuto non ha
spiegato se la contribuente sia stata o no liberata
dell’obbligazione fiscale in discorso. E del resto,
nell’impugnata sentenza, compare come legittimata
passiva

solamente

autosufficienza

che,

fallita.

la

preliminarmente,

Difetto
impinge

di
la

legittimazione del controricorrente assuntore a
resistere nel presente giudizio. Comunque sia, cioè in
entrambe le possibili ipotesi di liberazione o non
liberazione della fallita dall’obbligazione tributaria,
correttamente l’Amministrazione ha notificato e
rinnovato la notifica del ricorso alla contribuente Fin
Sat di Bonomi Matteo & C. S.n.c. quale parte originaria
non estromessa a’ sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c.
E, deve aggiungersi, la costituzione dell’assuntore ha
comunque avuto l’effetto di sanare ogni eventuale
difetto di contraddittorio sostanziale nei confronti
dell’assuntore in caso di successione a titolo
particolare nel diritto controverso e sia di difetto di
contraddittorio processuale in caso di non successione
a titolo particolare nel diritto controverso.

6

n. 28492 del 2005; Cass. sez. I n. 18382 del 2003).

■■••••”‘…

2. L’assuntore, pur se la questione non risulta esser
stata oggetto di discussione davanti alla CTR, ha poi
eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso per
cassazione sostenendo il passaggio in giudicato della
sentenza della CTP; e questo perché, ancora secondo
l’assuntore, l’appello sarebbe stato notificato alla

nonostante la chiusura del fallimento avvenuta a
seguito di omologazione del concordato.
L’eccezione

è

infondata

sulla

scorta

delle

considerazioni appena sopra svolte ed ancor qui valide
ed oltreché per un ulteriore evidente difetto di
autosufficienza che non permette a questa Corte di
valutare la realtà delle dedotte circostanze di fatto
che

in thesi

della controricorrente avrebbero dovuto

obbligatoriamente condurre la CTR ad una pronuncia

ex

officio d’inammissibilità dell’appello.
3. L’Agenzia delle Entrate ha censurato con unico mezzo
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 17 d.p.r. 602/73, dell’art. 23
d.lgs. 46/99, dell’art. 31 d.p.r. 643/1972 e dell’art.
41,

comma

7,

d.p.r.

637/1972”;

a

riguardo,

l’Amministrazione deduceva che l’art. 17 d.p.r. n. 602,
cit., disciplinante la decadenza dalla riscossione, non
poteva trovare applicazione con riferimento all’INVIM e
più in generale non poteva trovare applicazione con
riferimento alle imposte indirette ed ad eccezione
dell’IVA; cosicché, osservava l’Ufficio, il credito

7

sola contribuente Fin Sat di Bonomí Matteo & C. S.n.c.

fiscale per

INVIM

sub ludice

poteva

soltanto

prescriversi entro il termine decennale; il quesito
sottoposto era: “se dal disposto dell’art. 23 d.lgs.
46/99 (successivamente confermato anche dall’art. 1
coma 5

ter lett. b) n. l d.l. 106/05 conv. in 1.

156/05) deve ricavarsi che l’art. 17 d.p.r. 602/73, nel
testo novellato dall’art. 6 d.lgs. 46/99, è applicabile
alle imposte dirette e all’IVA, e non anche alle
imposte indirette quale l’INVIM, e violi dunque lo
stesso combinato disposto degli artt. 23 d.lgs. 46/99 e
17 d.p.r. 602/73, la sentenza della CTR che ritenga
decaduta l’Amministrazione dalla pretesa impositiva per
INVIM (nella specie definitivamente accertata nel 2000
e fatta valere con cartella notificata nel 2006) per
asserito mancato rispetto del termine di cui all’art.
17 lett. c d.p.r. 602/73”.
Il motivo è fondato, ma per ragioni giuridicamente
diverse da quelle esposte; ciò che, in applicazione del
principio

iura novit curia,

deve esser ritenuto

permesso a questa Corte (Cass. sez. lav. n. 1580 del
2010). Occorre difatti rilevare, come correttamente
evidenziato dal PG nelle sue conclusioni, che in
sentenza la CTR ha senza contestazione dato atto che il
credito fiscale posto in riscossione con la cartella
qui dedotta in lite era stato accertato con sentenze in
giudicato n. 38/1999 e n. 39/1999 pronunciate dalla
stessa CTR dell’Emilia Romagna; e che, da quanto, deve
farsi discendere l’applicazione della regola ex art.
2953 c.c. cosiddetta dell’actio

8

ludicati e per cui la

*

riscossione del credito fiscale si prescrive dieci anni
dal passaggio in giudicato della sentenza che l’ha
accertato (Cass. sez. trib. n. 11941 del 2012; Cass.
sez. trib. n. 5837 del 2011).
4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti,
alla cassazione dell’impugnata sentenza deve seguire la

c.p.c. e quindi il rigetto del ricorso introduttivo
della lite fiscale.
5.

Nella particolarità della vicenda processuale,

debbono farsi consistere le ragioni che inducono la
Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
della contribuente avverso l’opposta cartella; compensa
integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 13 dicembre 2013

decisione del merito a’ sensi dell’art. 384, comma 2,

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