Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11249-2018 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO DI

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1630/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da V.G., titolare di impianto di distribuzione di carburanti, contro l’avviso di accertamento, notificato il 2 ottobre 2013, relativo ad omesso versamento dell’I.R.B.A. (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) per l’anno 2004. Riteneva, in sintesi, la CTR che non ricorrevano, nella specie, elementi idonei a giustificare il differimento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale al momento della scoperta del fatto illecito, di modo che l’atto impositivo risultava tardivamente notificato.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 5 aprile 2018, la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la Regione Campania deduce “Violazione art. 360 n. 5, c.p.c. con riferimento L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 e s.m.i e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15”, per non avere la CTR considerato, ai fini del decorso del termine iniziale di prescrizione, che solo con la ricezione, in data 15 marzo 2013, della dichiarazione presentata dal contribuente all’Agenzia delle Dogane ai fini delle accise la ricorrente era venuta a conoscenza, attraverso il confronto con la dichiarazione presentata ai fini I.R.B.A., acquisita il 26 gennaio 2005, del quantitativo di carburante sottratto all’imposta regionale.

La censura è inammissibile.

La CTR ha osservato che la legge regionale della Campania n. 28 del 2003 consente alla Regione di “accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e possono richiedere agli uffici tecnici di finanza i dati ritenuti necessari per l’esecuzione dei controlli di loro competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli uffici tecnici di finanza che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità”. Sulla base di tale rilievo, ha quindi affermato che “l’inerzia sia di detta Regione che degli Uffici Tecnici non può costituire causa giustificativa di un ampliamento dei termini di legge lasciati spirare invano. Diversamente, il contribuente sarebbe esposto ad una possibilità di accertamento temporalmente indefinita e, pertanto, illegittima perchè totalmente disancorata da qualsiasi forma di controllo della relativa tempestività e di tutela del contribuente”.

Siffatta ratio decidendi, fondata sulla ritenuta inerzia della Regione nella tempestiva attivazione dei controlli ad essa spettanti in forza della legge regionale al fine di accertare l’evasione dell’imposta e sulla esigenza di non lasciare il contribuente indefinitamente esposto al potere accertativo dell’ente impositore, non è stata espressamente censurata dalla ricorrente. La Regione Campania, invero, ha posto a base dell’impugnazione la mera circostanza di avere appreso dall’esame della dichiarazione presentata dal contribuente all’Agenzia delle dogane ai fini delle accise del maggior quantitativo di carburante acquistato dal predetto rispetto a quello risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’I.R.B.A., senza tuttavia sottoporre a critica le ragioni che, secondo la CTR, non giustificavano la decorrenza del termine di prescrizione a far data dalla conoscenza dal parte dell’ente impositore della dichiarazione relativa ai tributi erariali.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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