Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20578-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso dall’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GI.CA. s.r.l., in liquidazione, C.A. e G.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, via G. Palumbo 26, presso la
società E.P. S.P.A. rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO
GAETA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1067/39/2015 del 21/01/2015 della Commissione
Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Gica s.r.L., in liquidazione, dell’avviso di accertamento relativo a maggiori IVA, IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della Società ed in riforma della decisione di primo grado, annullava l’atto impositivo perchè emesso in. base agli studi di settore e senza preventivo contraddittorio con la contribuente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandosi a due motivi.
La Società ed i soci resistono con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Premesso che, nella specie, è pacifico, perchè già accertato dal Giudice di prime cure e non contestato dalla stessa Società in controricorso, che l’avviso di accertamento impugnato non era stato emesso, come ritenuto dal secondo Giudice sulla base degli studi di settore, ma a seguito di verifica la quale aveva constatato, anche attraverso l’analisi di evidenze delle Banche dati dell’Anagrafe tributaria, una condotta antieconomica nella gestione sociale, il ricorso, ammissibile siccome sufficientemente specifico, è pure fondato.
2. Sulla questione controversa, costituita dall’applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c. (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) cd. “a tavolino”, questa Corte è intervenuta, ripetutamente, affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (v. tra le altre Cass. n. 3142/2014; id n. 13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.18184/2013).
A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali, chiamate a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un generale obbligo di contraddittorio preventivo, hanno, statuito il seguente principio: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbliugo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti “specificamente sancito”. Per ciò che concerne, invece, i tributi “armonizzati” (come, nella specie, VIVA, anch’essa oggetto di accertamento) le Sezioni Unite, con la stessa decisione, hanno statuito che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.
1.2. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa ad un caso di accertamento, eseguito senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività della contribuente, si è discostata dai superiori principi con riferimento sia all’IRAP ed all’IRES che all’IVA laddove, in particolare, per quest’ultima imposta, non ha compiuto il necessario preventivo esame delle concrete contestazioni eventualmente mosse dalla contribuente.
2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda anche alla verifica sopra indicata con riferimento all’IVA ed esamini le questioni ritenute assorbite, oltre a regolare le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composi ione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017