Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29078-2017 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTURA DI VERONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1111/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. Z.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1111/2017, con la quale, in accoglimento dell’appello formulato dal Prefetto di Venezia, riformava la sentenza n. 445/2016 del Giudice di pace di Mestre e, per l’effetto, confermava l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti in relazione alla violazione di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1.

Con la sentenza di secondo grado il Tribunale di Venezia rilevava tra l’altro che, nel procedimento sanzionatorio amministrativo in discorso, non poteva applicarsi il termine generale di cui alla L. n. 214 del 1990, art. 2.

Con l’unico motivo di ricorso formulato il sig. Z. ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione della cit. L. n. 241 del 1990, art. 2, in relazione alla L. n. 689 del 1981, sul presupposto che la giurisprudenza amministrativa (risultano citate due sentenze del Consiglio di Stato del 2013) aveva ritenuto l’applicabilità della suddetta norma per esigenze di certezza del diritto e di tutela del cittadino nei confronti dei provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

L’intimato Prefetto di Venezia non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo del ricorso potesse essere ritenuto manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che effettivamente ricorrono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di manifesta infondatezza del proposto motivo.

La giurisprudenza di questa Corte (a cominciare da Cass. S.U. n. 9591/2006, il cui principio è stato successivamente reiteratamente ribadito; cfr. ex multis, Cass. n. 8763/2010 e, da ultimo, Cass. n. 4363/2015) è, infatti, consolidata – con specifico riferimento al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla L. n. 689 del 1981 (e non con riguardo al procedimento amministrativo in generale) – nel ritenere che la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2,comma 3, nella sua formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve.

E’ stato, altresì, opportunamente specificato (v. Cass. n. 18442/2006) che nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla L. n. 689 del 1981, il potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione, ai sensi della detta L., art. 18, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui alla stessa L., art. 28, ancorchè tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni. Infatti non è prevista alcuna espressa decadenza in relazione all’osservanza di altro precedente termine e non trova applicazione al riguardo – stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all’adozione della stessa ordinanza-ingiunzione – il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla P.A. l’adozione del provvedimento e che, ove manchi un’espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un’eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all’interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.

Alla stregua delle argomentazioni svolte consegue, quindi, il rigetto del ricorso, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese per effetto della mancata costituzione della parte intimata.

Essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio (v. Delib. in atti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia depositata il 19 dicembre 2017), non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, -dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA