Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3949 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. II, 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18843/2005 proposto da:

I.M.T. C.F. (OMISSIS), L.S.L. C.F.

(OMISSIS), M.D. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo

studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentati e difesi dall’avvocato

DI FEDE Giuseppe;

– ricorrenti –

contro

R.A. C.F. (OMISSIS), G.L. C.F.

(OMISSIS), G.R. C.F. (OMISSIS),

domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, c/o la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GUAGENTI Antonio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 690/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 1997 R. A., G.L. e G.R., proprietari di due appartamenti nel fabbricato in Via (OMISSIS), acquistati con atto in data 27 aprile 1995, per quanto riguardava R.A. da L.S.L. e per quanto riguardava G.L. e G.R. dai coniugi M.D. e I.M.T. convenivano i loro danti causa davanti al Tribunale di Agrigento, per sentire dichiarare la nullità della clausola contenuta nell’atto di vendita, con cui si escludeva dal trasferimento il “vano porticato a piano terra della medesima costruzione di proprietà di L.S.L.”, compreso nell’area riservata a parcheggio e, conseguentemente riconoscere la proprietà o in subordine i diritto reale di uso sullo spazio in questione, con condanna dei convenuti all’immediato rilascio dello stesso.

I convenuti, costituitisi, deducevano che gli attori avevano rinunciato all’acquisto dell’area costituita dal porticato, perchè inaccessibile dalla strada, posta ad una diversa quota, ed avevano ricevuto in sostituzione la disponibilità dell’area di parcheggio pertinente all’edificio vicino con altro atto.

M.D. e I.M.T. deducevano, inoltre, il loro difetto di legittimazione passiva perchè L.S.L. era proprietaria esclusiva del porticato; quest’ultima aggiungeva che aveva presentato istanza in sanatoria per cambio d’uso dello spazio in questione.

Con sentenza del 20 giudizio 2000 il Tribunale di Agrigento dichiarava la nullità della clausola all’origine della controversia nella parte in cui escludeva a favore degli attori un diritto reale d’uso sull’area da destinarsi a parcheggio.

L.S.L., M.D. e I.M.T. proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 9 giugno 2004.

I giudici di secondo grado ritenevano che fuori luogo gli appellanti sostenevano: a) che il vano porticato di cui si discuteva non era accessibile dalla strada; b) che L.S.L. aveva presentato domanda di condono edilizio, al fine di ottenere il cambio d’uso del porticato medesimo; c) che nel caso specifico non poteva essere operante il trasferimento ope legis del diritto reale d’uso a favore degli appellanti, per essere stato agli stessi destinato il diritto reale d’uso su un area di pertinenza di un altro fabbricato.

Il vincolo sulle aree destinate a parcheggio nelle nuove costruzioni costituisce condizione essenziale per il rilascio della concessione edilizia e la sua rimozione, attesa la natura pubblicistica del vincolo medesimo, non può avvenire con una pattuizione tra i privati, ma soltanto tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee da parte della stessa P.A..

Ai fini dell’esclusione del vincolo gravante sul porticato in argomento era quindi irrilevante, sia l’accordo tra le parti di destinare a parcheggio l’area pertinente ad altro edificio, sia la circostanza che L.S.L. avesse presentato domanda di condono edilizio per ottenere il cambio d’uso sul cui esito peraltro l’appellante nulla aveva riferito.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione L.S. L., M.D. e I.M.T., con due motivi.

Resistono con controricorso R.A., G.L. e G.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale M.D. e I.M.T. deducono che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla questione relativa al loro difetto di difetto di legittimazione passiva.

La doglianza è infondata, in quanto l’eccezione di difetto di legittimazione, rigettata dal Tribunale, non risulta riproposta in grado di appello in base alle conclusioni trascritte nella epigrafe della sentenza impugnata.

Con il primo motivo i ricorrenti sostanzialmente deducono che: a) non essendo il porticato utilizzabile di fatto come parcheggio, essendo più alto di circa 40 cm. rispetto alla strada, doveva ritenersi cessata la speciale destinazione dello stesso; b) alla luce anche della giurisprudenza di questa S.C., doveva considerarsi legittimo il “trasferimento” del diritto reale d’uso su area di parcheggio di altro edificio e quindi si dovevano comunque considerare realizzate le finalità della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18 (collegamento con ogni unità immobiliare di un’area di parcheggio).

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda l’argomento sub a), a prescindere dal fatto che esso si basa su di un presupposto di fatto il quale non può considerarsi pacificamente provato, ne è evidente la capziosità, in quanto legittimerebbe il costruttore, dopo avere vincolato, come per legge, determinate aree a parcheggio, a far venire meno il vincolo realizzando l’edificio in maniera tale da non consentirne l’accesso delle autovetture a tali aree.

Il secondo argomento è basato su una lettura inesatta della giurisprudenza di questa S.C., la quale ha costantemente affermato che le aree destinate a parcheggio sono soggette ad un vincolo pubblicistico di destinazione (sent. 1 agosto 2008 n. 21003; 16 gennaio 2008 n. 730, 22 agosto 2006 n. 18255), con la conseguenza che gli atti dispositivi delle aree medesime, se diretti a sottrarle a quel vincolo, incorrono in ragioni di nullità perchè contrari a norme imperative e inderogabili (sent. 20 luglio 1987 n. 6365).

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per spese ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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