Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3948 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33369-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 391/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 391/3/18 depositata in data 5 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto da B.F. avverso la sentenza della CTP di Treviso n. 777/2/2014, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, in relazione a cartella esattoriale IVA 2009. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Considerato che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c. per avere la CTR Veneto respinto l’appello per inammissibilità del ricorso introduttivo”;

– Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della CTR sulle doglianze dedotte in appello;

– Le censure, possono essere esaminate congiuntamente in quanto la seconda strettamente dipendente dalla prima, e sono complessivamente fondate.

– Va ribadito che la legittimazione passiva della ripresa IVA spetta all’ente titolare del credito tributario, l’Agenzia delle Entrate, e non già all’agente della riscossione (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412), sul quale anzi, ove fosse stato destinatario dell’impugnazione, sarebbe gravato l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, per non rispondere dell’esito della lite (Cass., Sez. 65, 28 novembre 2012, n. 21220). La sentenza censurata collide frontalmente con tali principi giurisprudenziali, in quanto la contribuente ben chiamare in giudizio solo l’Agenzia delle Entrate, come ha fatto, piuttosto che l’Agente della Riscossione, ferma restando la eventuale possibilità per la prima di rivalersi sul secondo ove ritenesse che le ragioni di eventuale soccombenza fossero imputabili esclusivamente all’Agente della riscossione e, conseguentemente, le doglianze avanzate in appello dovevano essere scrutinate funditus;

– In conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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