Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3948 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21857/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMPRESA COSTRUZIONI ING. ACCARDI e C. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA dell’11.6.07, depositata

il 09/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa nei confronti della Impresa di costruzioni ing. Accardi e C. s.r.l.. Ha ritenuto in motivazione di potere accertare in via incidentale la spettanza dei benefici di esenzione da Irpeg ed Ilor per il 1996, malgrado la pendenza di un giudizio avverso il diniego di detto beneficio.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo l’Agenzia deduce, formulando idoneo quesito, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295, essendovi pregiudizialità necessaria tra la causa avente per oggetto il diniego del beneficio dell’esenzione decennale e quelle sui redditi nel predetto decennio.

La censura è fondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 9999 del 2006 che: il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, e, in particolare, di quelli enumerati al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, onde l’oggetto del giudizio è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti. Inoltre, la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ultimo cpv.) ed è ammissibile la sospensione tra processi tributari, ex art. 295 c.p.c., (nella specie la pronuncia cassata era stata decisa in base all’esito non definitivo della causa pregiudiziale – concernente il rifiuto di riconoscimento del diritto alle agevolazioni per il Mezzogiorno – portata alla cognizione di altro giudice tributario)”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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