Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3947 del 18/02/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 3947 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 22607-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro
C ASON All’O CLAUDIO csN:LD54io4r 999W SANNA MARIO
SNN_MRA55114221719Z1
(VTTGC159D02G942L)
VITTON E
GAI II Z IO
GIANCARLO
FNRICO
Data pubblicazione: 18/02/2013
GILNRC70R21D969B)
11,LkRZO
MRZPTL62TO1C002H)
MAZZETTI
PANTALEO
LAURA
(MZZLRA64P56A940X) PINNA MARCO (PNNMRC57T24D334A
SCAGLIONE MARIO (SCGMRA48D01B242K) TRIUNFO
GIUSEPPE, CALABRESE ANDREA (CLBNDR56H04F324R)
VINICIO ( DBGVNC58R09F193H) FRASCA ANSELMO
(FRSNLNI43R16D725M) PACELLA DOMENICO
(PCLDNC55E14F568K) STELLA GIUSEPPE, CASS.ARINO
GIUSEPPE CSSGPP64M13H163q BIFFO ALDO
(BFFLD152R13B111
CAMMISA
MICHELE
CCNIMMHL57C06G712CA
MUSTARI
GAETANO
(MSTGTN56L161844G)
SALS OTTO
MARCO
(SLSMRC71M10G674Cì
TORNA BENE
MICHELE
(TRNMHL58L12E541N Bowr OLO DOMIZIANO MARTA
L
MRTBT1,61R30A501M) PAROLA ELIO (PRLLE160P07Z1101()
SALV.ADORI ARMANDO (SLATRND55C23H666S) COSTANZO
LORENZO ( CSTI ,NZ62B18B885R) F.,SPOSITO GIUSEPPE
(SPSGPP48S01E9551), PFLISSERO R2\FFAELLO
(PLSRELLI7L27L0131X)
elettivamente domiciliati in
VITTORIA COLONNA
ROMA, VIA
32, presso lo studio dell’avvocato
MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato C.ARAPELLE ROBERTO, giusta delega in calce al
controricorso;
– contraticorrenti avverso il decreto nel procedimento R.G. 1080/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO del 15.3.2011, depositato il 28/03/2011;
Ric. 2011 n. 22607 sez. M1 – cid. 17-10-2012
-2-
D’ELLA GAETANO (‘ DLEGTN5411414L109“, DI BIAGIO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta
da Biffo Aldo e altri nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze in relazione alla violazione del termine di ragionevole durata
del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi ai Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte, condannava l’amministrazione
al pagamento in favore di ciascun ricorrente, a titolo di indennizzo per
il pregiudizio non patrimoniale subito, della somma di f. 4.000,00.
Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il
23 aprile 1998 non si era ancora concluso alla data di presentazione
della domanda, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre
anni, av-uto riguardo alla non particolare complessità della controversia,
e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, ha liquidato equitativarnente il danno non patrimoniale, per
ciascun ricorrente, nell’indicata somma di
Euro 4.000,00, oltre
interessi e spese.
2. – Avverso il predetto decreto l’Amministrazione propone ricorso
per cassazione, articolato in due motivi, cui i predetti resistono con
controricorso.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma
semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Con i due motivi d’impugnazione, il Ministero ricorrente denuncia
la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della 1. n. 89 del 2001,
Ric. 2011 n. 22607 sez. M1 – ud. 17-10-2012
-3-
1. — Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano,
nonché insufficiente motivazione, affermando che, in relazione al
disinteresse manifestato dai ricorrenti per il giudizio, evidenziato dalla
presentazione di una sola istanza di prelievo in data 26 novembre
2008, nonché della natura collettiva del ricorso, la corte territoriale
avrebbe dovuto escludere la ricorrenza di una apprezzabile pregiudizio
4. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto
intimamente connesse, sono infondate.
Ti
ricorso non contiene alcuna critica in merito ai criteri di
liquidazione, limitandosi a sostenere, sulla base di due distinti profili,
l’insussistenza di un pregiudizio meritevole di ristoro.
4.1 – Correttamente la corte territoriale ha considerato che il diritto
all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre
il termine che, in rapporto alle caratteristiche specifiche del processo
medesimo, appare ragionevole, indipendentemente dal fatto che ciò sia
dipeso da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da
fattori organizzativi di ordine generale riconducibili all’attività o all’
inerzia dei pubblici poteri deputati a far funzionare il servizio
giurisdizionale. In tal senso è l’orientamento consolidato di questa
Corte, ben chiarito sin dalle prime pronunce (cfr. Cass., n. 15852, n.
14885 n. 13422 del 2002) e tenuto fermo (Cass., 14 marzo 2011, n.
5995): il disposto della legge n. 89 del 2001, art. 2 , va inteso nel senso
che ciò che rileva ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 6,
comma 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali non è il comportamento dei singoli operatori
in quanto tali, bensì l’ inottemperanza del fondamentale dovere dello
Stato, nella sua veste di erogatore del servizio giurisdizionale, di fornire
Ric. 2011 n. 22607 sez. M1 – ud. 17-10-2012
-4-
derivante dalla protrazione della causa.
tale servizio in un tempo ragionevole, da commisurarsi alla complessità
del caso specifico.
L’amministrazione ricorrente, attribuendo alla controparte l’onere di
fornire la prova dell’inerzia degli organi della procedura, ed anzi
da attribuirsi a una sua colpevole omissione (tesi priva, invero, di
qualsiasi riscontro positivo, non essendo evidenziate specifiche
inadempienze a prescrizioni normative) ha invocato un’insussistenza
del danno non patrimoniale del tutto prescindendo dalla violazione
della durata ragionevole del giudizio, che costituisce il dato fondante
della domanda di equa riparazione.
4.2 — Sotto altro profilo, vale bene ricordare come, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la natura collettiva del ricorso può
indurre ad una minore personalizzazione della controversia e di
conseguenza ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi (Cass., 12
luglio 2011, n. 15268), ma non può, di certo, elidere il pregiudizio
derivante dall’illegittima protrazione del giudizio presupposto.
5. – Il ricorso va conseguentemente rigettato, con condanna del
Ministero al pagamento delle spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 140 del
2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’Amministrazione al pagamento
delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 1.8000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore
dell’Avv. Roberto Carapelle, dichiaratosi antistatario.
Rie. 2011 n. 22607 sez. M1 – ud. 17-10-2012
-5-
presumendo che la pluriennale durata del giudizio presupposto fosse
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, il 17 ottobre 201J.