Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3947 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11362-2019 proposto da:

AMA SPA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA 87, presso l’UFFICIO LEGALE

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO

LITTA, STEFANO SCICOLONE;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6922/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – L’Università degli studi Roma (OMISSIS) ha impugnato i solleciti di pagamento relativi alla TARES 2013, deducendo di avere diritto alla tariffa agevolata (66,77%) prevista dal Regolamento comunale per “le scuole di ogni ordine e grado”. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello l’Università e la CTR del Lazio con sentenza depositata in data 5.10.2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che deve distinguersi l’esenzione prevista dal D.L. n. 248 del 2007, art. 33 bis, dall’agevolazione in parola, prevista dal Reg. comunale, art. 19, che riguarda le scuole di ogni ordine e grado, tra cui anche le Università possono essere ricomprese.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’AMA affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Università. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e dell’art. 331 c.p.c.. Osserva che l’Università ha notificato il ricorso di primo grado anche a Roma Capitale, che non si è però costituita; l’atto di appello invece è stato notificato soltanto ad essa AMA e non anche a Roma Capitale.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 preleggi, nonchè del Reg. comunale n. 83 del 2013. Deduce che l’agevolazione prevista nel suddetto art. 19, si applica solo alle scuole di ogni ordine e grado con esse intendendosi le scuole elementari, medie e di istruzione secondaria superiore, come dispone il D.Lgs. n. 297 del 1994. Deduce infatti che a norma dell’art. 12 preleggi, prevede che nella interpretazione delle leggi debba aversi “riguardano alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2. La ricorrente deduce che il giudice d’appello si è indebitamente sostituito alla potestà regolamentare del Comune poichè solo al predetto ente spetta valutare la sostenibilità delle agevolazioni.

3.1 – I motivi secondo e terzo possono esaminarsi congiuntamente, in applicazione del criterio della ragione più liquida, atteso che essi sono infondati.

La Corte di cassazione, infatti, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poichè, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. civ. n. 3049/2020; Cass. 10839/2019).

3.2 – Le censure dell’AMA non sono condivisibili. La CTR, nel ritenere che tra i soggetti beneficiari della tariffa agevolata siano comprese le Università, non ha esercitato una potestà regolamentare ad essa preclusa, bensì quella prerogativa della funzione giurisdizionale che è la interpretazione della norma, sia essa di fonte legislativa che regolamentare.

Nè si può affermare che la CTR abbia estenso la agevolazione tributaria a soggetti non contemplati dalla norma, con violazione della regola che le norme tributarie agevolative in quanto eccezionali non sono interpretabili analogicamente, poichè la CTR ha ritenuto che la norma stessa includa le Università tra i soggetti agevolati. La ratio decidendi del giudice d’appello è chiaramente esposta: secondo il regolamento comunale godono di tariffa agevolata (66, 7%) le scuole di ordine e grado e tra esse devono essere comprese le Università, in quanto esse appartengono al sistema complessivo della istruzione.

La lettura data dal giudice d’appello è condivisibile.

Prospettandosi la differenza tra il D.L. n. 248 del 2007, art. 33 bis, e il Reg. comunale per l’anno 2013, art. 19, e la diversa ratio sottesa alla la esenzione di cui al suddetto art. 33 bis, rispetto alla agevolazione tariffaria di cui oggi si discute, la CTR ha reso una interpretazione coerente con quella data da questa Corte in ordine alla interpretazione del Regolamento di Roma Capitale, art. 14, applicabile alla Tari 2007-2010 (Delib. n. 56 del 2010), di cui il Regolamento 2013 (Delib. n. 83 del 2013), art. 19, in applicazione nella fattispecie, riproduce il testo. In entrambi i casi si prevede la tariffa agevolata per le scuole di ogni ordine grado ad eccezione di quelle che della esenzione dell’art. 33 bis, e cioè le istituzioni scolastiche statali e si precisa che tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie.

Per lo sconto tariffario previsto dal regolamento romano dunque, il presupposto della agevolazione non è la natura pubblica o privata del soggetto, quanto piuttosto la destinazione delle superfici ad attività didattica, circostanza ritenuta meritevole di un trattamento premiale (Cass. 25524/2019).

Di conseguenza la norma si applica anche alle Università che come correttamente ha osservato la CTR fanno parte del “sistema istruzione”.

Inconferente è poi il richiamo da parte della ricorrente all’art. 12 preleggi, comma 2, poichè il riferimento alle norme che regolano casi simili o materie si utilizza quando la controversia non può essere decisa con una specifica disposizione (la c.d. lacuna apparente) che invece in questo caso invece esiste ed è il Reg. comunale, art. 19.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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