Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3947 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8958-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5687/02/2014 del 01/07/2014 della Commissione

Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di M.L. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, portante IRPEF, emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 per l’anno di imposta 2004 – rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello, dato atto di avere reperito tre dei quattro documenti, allegati dal contribuente in primo grado, riteneva che dalla suddetta documentazione risultava che il contribuente sin dal 1995 aveva la disponibilità di somme ben superiori rispetto a quelle indicate nell’accertamento.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento laddove la C.T.R. aveva deciso, nel merito, limitandosi inammissibilmente ad un rinvio per relationem alla decisione di primo grado. La censura è infondata laddove la C.T.R. non si è limitata a motivare per relationem alla decisione di primo grado (richiamata solo per dare atto della effettiva produzione di documenti in quel grado) ma ha, anch’essa, valutato detta documentazione, ritenendola idonea al superamento della presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

Il secondo motivo, prospettante violazione di legge e con il quale si censura il giudizio espresso dalla C.T.R. in ordine alla documentazione prodotta dal contribuente, è, invece, fondato.

Va, infatti, rilevato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6 la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

Questa Corte (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha, poi, così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”.

La sentenza impugnata non si è uniformata ai superiori principi non avendo verificato la “durata” della disponibilità delle somme da parte del contribuente; nè le argomentazioni svolte in memoria appaiono idonee al fine di pervenire ad una diversa soluzione, dovendosi escludere che la questione introdotta con il secondo motivo sia nuova.

Ne consegue, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR del Lazio la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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