Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3946 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 26638-2010 proposto da:
SANDONATO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA EDOARDO D’09NOFRIO 43, presso lo studio
dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
3650

contro

CONSORZIO BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NICOLO’ TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato
PRETEROTI ANTONIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 19/02/2014

dall’avvocato DI LORETO EDOARDO giusta delega in
calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 28/04/2010;

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI LORETO
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cristina Sandonato impugnava, innanzi alla CTP
dell’Aquila, la cartella di pagamento notificatagli dal Consorzio

relativi all’anno 2005, assumendo l’insussistenza del
presupposto impositivol costituito dal beneficio fondiario diretto
e specifico, nonchè l’illegittimità della cartella. I giudici aditi
rigettavano il ricorso, all’esito della disposta CTU e la sentenza
veniva confermata con sentenza n. 14/06/10, depositata il
29.4.2010, della CTR dell’Abruzzo, che: a) ha ritenuto
dimostrata la realizzazione di opere idrauliche in un’area che
interessava la proprietà della ricorrente, a nulla rilevando che la
stessa, per sua scelta, non provvedesse a coltivare il fondo; b)
l’onere della prova relativa all’insussistenza dei vantaggi per il
fondo, che, come nella specie, era incluso nel perimetro del
o

Consorzio, incombeva al proprietario.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la
contribuente, affidato ad un motivo. Il Consorzio resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso, deducendo “violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’art 360, 1° co, n.
3 cpc”, la ricorrente afferma che l’impugnata sentenza ha errato
nel ritenere che spetta al contribuente l’onere di dimostrare che il
bene sottoposto a contribuzione non goda dei benefici fondiari,

di Bonifica Interno —Bacino Aterno e Sagittario, per i contributi

in coerenza con la posizione di attore in senso sostanziale che
riveste l’Ente impositore, ed aggiunge che “in base alle norme
sulla riscossione la mancata indicazione nella cartella di

l’impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla
correttezza dell’imposizione”, con conseguente nullità della
cartella stessa.
2. Disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, non
essendo la ricorrente onerata, a pena d’improcedibilità ex art.
369, 20 co, n. 4 cpc, della produzione del proprio fascicolo e per
esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, attesa
l’indisponibilità dei fascicoli delle parti, ex art. 25, co 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. SU n. 22726 del 2011), il motivo è
inammissibile per più ordini di ragioni. 3. Innanzitutto esso
difetta di specificità. Dalla lettura della esposizione delle ragioni
a sostegno del motivo (che enuncia una serie di proposizioni
tratte da giurisprudenza di legittimità e di merito) non risultano,
infatti, chiarite quali norme la ricorrente ritenga violate. 4.
Inoltre, la censura si riferisce, in modo, peraltro, del tutto
generico, ai requisiti di validità della cartella, e su tale profilo la
sentenza non ha pronunciato, senza che la ricorrente ne deduca
l’omissione, mediante l’opportuna denuncia del vizio di cui
all’ad 112 cpc. 5. I giudici d’appello hanno, inoltre, accertato, in
concreto, la sussistenza del vantaggio per il fondo della
ricorrente evidenziando che “la situazione riscontrata è tale da

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pagamento degli elementi ivi previsti … comporta

far ritenere che le opere realizzate e curate dal Consorzio
apportano una effettiva utilità dei fondi della ricorrente” e tale
accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ed

ricorrente, non è stato censurato, in via indiretta, sotto il profilo
del vizio di motivazione.
6. Ad abundantiam, va rilevato che l’applicazione della
disciplina normativa sul riparto dell’onere della prova, operata
dalla CTR, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui l’adozione del cd. Perimetro Consortile (nella specie
regolarmente approvato, secondo quanto dedotto dal
controricorrente, che ne indica gli estremi) esonera il Consorzio
dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici
derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, mentre grava sul
contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica,
del quale egli non contesti la legittimità limitandosi, come nella
specie, ad impugnare la cartella esattoriale per l’insussistenza del
dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle
indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata
esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste,
poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che
costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi
degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve
ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del
medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile

3

idoneo a fondare il ‘dovere di contribuzione da parte della

nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 4671 del 2012;
9099 del 2012; SU n. 26009 del 2008).
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che si liquidano in € 2.200,00 di cui €
200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.

da dispositivo.

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