Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 32792-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2208/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 2208/13/18 depositata in data 9 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 11360/29/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di B.M. contro un’intimazione di pagamento II.DD. 2007, ritenendo non correttamente notificata la cartella di pagamento sottostante l’intimazione;
– La CTR confermava la decisione di prime cure e, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo un motivo, che illustra con memoria. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con l’unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver la CTR ritenuto ai fini della notifica dell’atto impositivo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 non fosse sufficiente la spedizione di una raccomandata consegnata a mezzo messo postale;
– La censura è fondata, dovendosi ribadire che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15746 del 19/09/2012; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236 – 01), principio totalmente disatteso dalla CTR che ha invece ritenuto necessario l’invio della ulteriore raccomandata a/r; non pertinente è la giurisprudenza citata dalla CTR, in particolare la sentenza n. 19730 del 2016, relativa alla notifica ex L. n. 890 del 1992 e non D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 come peraltro affermato in fatto dallo stesso giudice d’appello, mentre il provvedimento attribuito alla Corte n. 21275 del 2012 – pure citato dalla CTR risulta essere un decreto di estinzione non pertinente;
– La sentenza impugnata va dunque riformata, alla sua cassazione segue il rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020