Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 18/02/2011), n.3946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. rappresentata e difesa, come da procura a margine

del ricorso dagli avvocati Vesentini Pierluigi del foro di Verona e

Panariti Benito del foro di Roma elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma;

contro

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la

cui sede in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata.

Avverso la sentenza n. 31/21/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione Staccata di Verona pronunciata il

9.5.2005 e depositata il 19.05.2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’avv. Panariti Benito per la ricorrente;

udite le conclusioni del P.G. Sepe Ennio Attilio che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

quanto segue:

La presente vicenda concerne V.C. socia accomandante, con quota al cinquanta per cento della società Stock House s.a.s. di Vantini Armida & C., società che falliva nel 1993.

Dopo il fallimento l’Agenzia delle Entrate di Verona, non risultando la denuncia dei redditi relativa all’anno 1993, accertava induttivamente un reddito netto di impresa pari a L. 751.033.000, da valere sia ai fini ILOR a carico della società sia ai fini IRPEF a carico dei soci.

Tale avviso di accertamento veniva notificato nell’agosto 1999 al curatore fallimentare della Stock House s.a.s., che purtroppo decedeva in data (OMISSIS).

Nel settembre del 1999 venivano notificati avvisi di accertamento a carico delle socie V.A. e V.C. a ciascuna delle quali veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, il reddito di partecipazione nella misura del 50% del reddito accertato alla società, per l’importo di L. 375.516.000.

V.C. impugnava l’avviso di accertamento sostenendo che la sua partecipazione societaria era passata dal 50% al 2%; di non avere avuto conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società fallita nel novembre 1993, il cui curatore era deceduto nel novembre 1993; che in ogni caso nel periodo in questione non aveva percepito alcun reddito a causa della grave situazione economica che aveva condotto la società al fallimento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Verona respingeva il ricorso di V.A. ed accoglieva quello proposto da V. C. in quanto era documentato che dal 25.02.1993 la V. C. deteneva solo il 2% della quota sociale della Stock House s.a.s.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria del Veneto – sezione di Verona. L’A.F. deducendo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 2 secondo cui le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata anteriore al periodo di imposta; con la conseguenza che l’operazione di trasferimento delle quote aveva efficacia a partire dai gennaio 1994, ossia per l’anno di imposta successivo a quello a cui si riferiva l’accertamento.

Deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2300 e 2315 c.c., in base ai quali la modifica della ripartizione delle quote sociali doveva essere trascritto presso il registro delle imprese; adempimento che non era stato effettuato dalla società con la conseguente inopponibilità di tale modifica ai terzi, e, quindi, all’amministrazione finanziaria. Tali motivi venivano ritenuti fondati dalla Commissione tributaria Regionale, che, pertanto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria Provinciale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte V.C. sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 12 disp. gen. al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5.

Secondo il ricorrente la norma suddetta troverebbe applicazione esclusivamente quando l’importo della partecipazione non risulta modificato, ciò che viceversa era avvenuto nel caso di specie.

Formula il seguente quesito “Il principio di diritto su cui dovrà quindi pronunciarsi la Corte adita sarà il seguente: “la norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 secondo cui le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento de soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta” si applica esclusivamente alla ipotesi in cui le quote di partecipazione agli utili non sono proporzionate al valore dei conferimenti. Il reddito della società di persone va imputato direttamente ai vari soci in proporzione al diritto agli utili rapportato all’effettivo valore del conferimento e al diverso periodo temporale maturato, qualora non coincida con il periodo d’imposta”.

Con il secondo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5;

questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 sopra citato art. per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.. Sostiene la difesa della ricorrente che una diversa interpretazione della norma sopra citata violerebbe il principio di rapportare l’onere tributario alla effettiva capacità contributiva e pertanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

Chiede quindi a questa Corte, per il caso che il primo motivo venga ritenuto infondato di sollevare la questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa per contrasto con gli artt. citati Cost..

Con il terzo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2300 c.c. ed all’art. 12 disp. gen..

Ritiene la difesa della ricorrente che l’avere ritenuto che la mancata trascrizione dell’atto notarile sarebbe in palese contrasto con la logica non essendo non opponibili ai terzi le modifiche non iscritte nell’atto costitutivo ex art. 2300 c.c..

L’Agenzia delle Entrate si è costituita per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, eccependo la palese infondatezza del ricorso avendo i secondi giudici fatto buon governo della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

E’ stata depositata da parte della difesa della ricorrente memoria integrativa con la quale vengono ribadite le censure sopra esposte.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di IRPEF, la presunzione legale posta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5 (ora D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), in virtù della quale i redditi delle società di persone sono imputati “pro quota” a ciascun socio (anche accomandante) indipendentemente dall’effettiva percezione, opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti in bilancio: non solo, infatti, il socio è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ed alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, ma il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, e fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonchè l’esclusione della sua responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la sua buona fede”. (Cass. Sentenza n. 23359 del 30/10/2006).

Appare dunque del tutto evidente in applicazione del suddetto principio che l’accertato maggiore importo dei proventi non richiede alcuna comunicazione nei confronti degli altri soci – anche accomandatari -, i quali potranno agire in sede civile per il recupero dei loro crediti ma non certamente andare esenti dall’onere fiscale. Anche il secondo motivo è infondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza sopra riportata nel caso di specie non vi è alcuna violazione di diritti costituzionali dal momento che il socio accomandatario potrà sempre ricorrere al giudice civile per ottenere quanto da lui pagato all’erario ove dimostri la responsabilità degli altri soci o della stessa società.

Anche il terzo motivo si appalesa infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo, che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, Ne consegue che deve ritenersi in opponibile la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall’attività sociale prescinde dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti di terzi” (Cass. 12.04.2010 n. 8649).

La Commissione Tributaria Regionale ha di fatto dato attuazione a tale principio,facendone corretta applicazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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