Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11263-2020 R.G. proposto da:

UNIPONTE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo DI GRAVIO, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Piediluco, n. 9, presso lo studio

legale del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 33963/19 della CORTE di CASSAZIONE, depositata

il 19/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

UNIPONTE s.r.l. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 33963/19, depositata il 19/12/2019, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 24/52/2013, depositata il 04/02/2013, e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore della predetta società, controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. Paolo DI GRAVIO, che ne aveva fatto espressa istanza.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

Il ricorso per correzione dell’errore materiale va accolto.

Invero, l’Avv. Paolo Di Gravio, difensore della Uniponte s.r.l., aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.

Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 33963/19, depositata il 19/12/2019, sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: “da distrarsi in favore dell’Avv. Paolo Di Gravio” dopo le parole “accessori di legge”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte 33963/19, depositata il 19/12/2019, sia corretto aggiungendo la frase: “da distrarsi in favore dell’Avv. Paolo Di Gravio” dopo le parole “accessori di legge”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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