Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4609-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI STUDIO LICCARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO MAGLIONE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6456/39/2014 del 9/10/2013 della Commissione

Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di R.M. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 per gli anni di imposta 2004 e 2005 – aveva confermato, rigettandone l’appello, la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente avesse adempiuto all’onere di dimostrare l’inesistenza del reddito presunto dall’Ufficio (sin dal momento della compilazione del questionario), allegando prove documentali coerenti con quanto il contribuente aveva già in precedenza dichiarato e che l’Ufficio non aveva in alcun modo contestato.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata:

– di nullità per motivazione apparente;

– di omissione di pronuncia in ordine alle esplicite censure di fatto e di diritto svolte in appello;

– di avere omesso di considerare il fatto, emergente dagli scritti difensivi, per cui non vi era prova della disponibilità di 100.000 Euro “regalati” e dei 62 mila Euro “superstiti” non risultanti dal conto in banca nè da altro.

La prima e la seconda censura sono infondate. Alla luce anche del recente arresto delle SS.UU. (cfr. sentenza n. 8053/2014) sussiste tale vizio allorquando la motivazione, pur esistendo graficamente, sia meramente “apparente” ovvero ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9113/12; Cass. n. 4448/2014).

E, nella specie, non sussiste il vizio dedotto avendo il Giudice di appello espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni di adesione al ragionamento logico giuridico svolto dal primo Giudice nè il vizio di omessa pronuncia che, come noto, ricorre quando il Giudice abbia omesso qualsiasi esame e valutazione in ordine ad una domanda o eccezione.

In ordine alla terza censura è, invece, meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità svolta in controricorso. Al ricorso, infatti, essendo stato l’appello proposto successivamente alla data dell’11 settembre 2012, si applica il disposto dell’art. 348 ter c.p.c. ai sensi del quale in ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (v. Cass. 26097 del 11/12/2014).

E’, invece, fondato il secondo motivo con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente fattone temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6 la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

Con recente pronuncia poi, questa Corte (Cass. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di piu della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalitas di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perche in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Ne la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilita del contribuente”.

La sentenza impugnata nella valutazione degli elementi forniti dal contribuente si è discostata dai superiori principi onde sul punto è meritevole di censura.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. per il riesame, alla luce dei superiori principi, e per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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