Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3946 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24588-2018 proposto da:

Q.C., RICORSO NON DEPOSITATO AL 30/08/2018;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

MESSINA, in persona del Rettore pro tempre, MINISTERO DELLA SALUTE,

in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1077/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Q.C. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 24/4/2018 nei confronti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, del MINISTERO DELLA SALUTE e dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, che resistono con controricorso, avverso la sentenza n. 1077/2017 della Corte di appello di Messina.

Sono stati ritenuti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2. E’ superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, giacchè il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente non lo ha depositato in atti dopo la notifica e non lo ha iscritto a ruolo, come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 30 agosto 2018.

Invero il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass., 09/11/2017, n. 26529; Cass., 10/01/2001, n. 252) (cfr. Cass. Sez. U n. 4859/1981 e Cass. Sez. U n. 6420/1981; cfr. poi analogamente Cass. n. 252/2001) e, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha evidenziato la sussistenza del ricorso per cassazione ad essa notificato, ma poi non depositato, come risulta dal certificato della Cancelleria in atti.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

Il mancato deposito del ricorso osta all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Cass. 09/11/2017, n. 26529, così anche Cass. n. 33194 del 321/12/2018)

PQM

– Dichiara improcedibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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