Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3945 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3945 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 17267-2009 proposto da:
SANDONATO CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio
dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
3649

contro

CONSORZIO BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO SAGITTARIO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio
dell’avvocato NICOLO’ CARLO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 19/02/2014

dall’avvocato DI LORETO EDOARDO giusta delega a
margine;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 77/2008 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 14/10/2008;

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cristina Sandonato impugnava innanzi alla CTP
dell’Aquila la cartella di pagamento notificatagli dal Consorzio

relativi all’anno 2003, assumendo l’insussistenza del
presupposto impositivo, costituito dal beneficio fondiario diretto
e specificoi nonchè l’illegittimità della cartella, I giudici aditi
dichiaravano inammissibile il ricorso, e l’appello della
contribuente veniva rigettato nel merito, con sentenza n.
77/06/08, depositata il 14.10.2008, della CTR dell’Abruzzo,
secondo cui l’onere della prova relativa all’insussistenza dei
vantaggi per il fondo, incluso, come nella specie, nel perimetro
del Consorzio, incombeva alla proprietaria, che si era, invece,
limitata ad allegare che i terreni erano incolti.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la
contribuente, affidato ad un motivo. Il Consorzio resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso, deducendo “violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, 1° co, n.
3 cpc”, la ricorrente afferma che l’impugnata sentenza ha errato
nel ritenere che spetta al contribuente l’onere di dimostrare che il
bene sottoposto a contribuzione non goda dei benefici fondiari,
in coerenza con la posizione di attore in senso sostanziale che
riveste l’Ente impositore, ed aggiunge che “in base alle norme

di Bonifica Interno -Bacino Aterno e Sagittario, per i contributi

sulla riscossione la mancata indicazione nella cartella di
pagamento degli elementi ivi previsti … comporta
l’impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla

cartella.
2. Disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, non
essendo la ricorrente onerata, a pena d’improcedibilità ed ex art.
369, 2° co, n. 4 cpc, della produzione del proprio fascicolo e per
esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, attesa
l’indisponibilità dei fascicoli delle parti, ex art. 25, co 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. SU n. 22726 del 2011), il motivo è
inammissibile. 3. Innanzitutto esso difetta di specificità. Dalla
lettura della esposizione delle ragioni a sostegno del motivo (che
enuncia una serie di proposizioni tratte da giurisprudenza di
legittimità e di merito) non risultano, infatti, chiarite quali norme
la ricorrente ritenga violate. 4. Inoltre, la censura si riferisce, in
modo, peraltro, del tutto generico, ai requisiti di validità della
cartella, e su tale profilo la sentenza non ha pronunciato, senza
che la ricorrente ne censuri l’omissione, mediante l’opportuna
denuncia del vizio di cui all’art 112 cpc, deducendo, nel rispetto
del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
quando e con quali argomenti avesse sollevato la questione in
primo grado ed in appello. 5. Ad abundantiam, va rilevato che
l’applicazione della disciplina normativa sul riparto dell’onere
della prova, operata dalla CTR, è conforme alla giurisprudenza

2

correttezza dell’imposizione”, con conseguente nullità della

di questa Corte, secondo cui l’adozione del cd. Perimetro
Consortile (nella specie, regolarmente approvato, secondo
quanto dedotto dal controricorrente, che ne indica gli estremi)

concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica,
mentre grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un
piano di classifica, del quale egli non contesti la legittimità
limitandosi, come nella specie, ad impugnare la cartella
esattoriale per l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di
provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale
piano, e segnatamente la mancata esecuzione delle opere di
manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed
immediato per il fondo, che costituisce il presupposto
dell’obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e
10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in
ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di
classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di
intervento consortile (Cass. n. 4671 del 2012; 9099 del 2012; SU
n. 26009 del 2008).
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che si liquidano in € 2.200,00, di cui €
200,00 per spese, oltre accessori di legge.

3

esonera il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013′.

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