Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3945 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 18/02/2011), n.3945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A. rappresentata e difesa, come da procura a margine del
ricorso dall’Avvocato Iannetti Gianluigi del foro di Roma
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma
via di Vigna Stelluti n. 176;
contro
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata.
contro
Avverso la sentenza n. 55/6/2005 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano pronunciata il 18.3.2005 e depositata il
3.05.2005;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;
udite le conclusioni dell’Avvocato Panariti per la ricorrente;
udite le conclusioni del P.G. Sepe Ennio Attilio che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO
quanto segue:
In data 14.12.2000 il Primo Ufficio delle Entrate di Desio notificava alla P.A., nella sua qualità di socia della Santambrogio Giorgi & C. s.n.c. un avviso di accertamento con il quale si accertava un maggiore reddito di impresa per l’importo di L. 401.017.000, ai fini IRPEF, SSN e tassa per l’Europa per l’anno 1996.
L’avviso di accertamento veniva impugnato ma la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato al sessantunesimo giorno; per l’effetto anche il ricorso presentato dalla P.A. aveva esito sfavorevole.
Avverso la suddetta sentenza P.A. proponeva appello.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello condividendo quanto ritenuto dai primi giudici, e cioè che il ricorso proposto dalla ricorrente era da considerarsi tardivo, perchè proposto nel sessantunesimo giorno dalla comunicazione modificativa dell’importo dell’imposta, e, pertanto, la suddetta tardività si estendeva anche ai soci.
Avverso la suddetta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte da P.A., per il tramite del suo difensore, fondato sulla base di quattro articolati motivi.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo che la decisione della Commissione Tributaria Regionale era da condividersi con riferimento a dispositivo della stessa, anche se la motivazione non poteva in parte essere condivisa. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile.
In effetti la decisione della Commissione Tributaria Regionale è del tutto condivisibile, in quanto non vi è dubbio alcuno che il ricorso in primo grado fosse tardivo, in quanto presentato oltre il termine previsto dalla legge. D’altra parte a gestire all’epoca dei fatti la vicenda che è oggetto del presente giudizio era il fallimento della suddetta società, e non certamente l’odierna ricorrente. Per cui il fatto che il ricorso del sopra citato fallimento sia stato tardivo non legittima la ricorrente a fare valere tale tardività, non potendosi ritenere la stessa formalmente parte del suddetto giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, attesa la particolarità della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; attesa la particolarità della controversia compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011